F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 9 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. ROBERT GUCHER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/PERUGIA DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 9 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. ROBERT GUCHER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/PERUGIA DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013) Con nota, inviata via fax il 26.12.2013, il calciatore Robert Gucher, tesserato in favore della società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, ha preannunciato di voler proporre reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflittagli, dal Giudice Sportivo, “per aver colpito con un pugno al volto un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue, il tutto in azione di gioco”. Con articolata memoria del 3 gennaio 2014, il reclamante ha inteso, in primo luogo, precisare che la motivazione del giudicante non appare correttamente formulata in quanto, come riportato dal referto arbitrale, il gesto falloso, avvenuto in una fase agonistica, è consistito nell’aver colpito (inavvertitamente a suo dire), il volto dell’avversario con il piede e non con un pugno. La qual cosa, a suo avviso, muterebbe sostanzialmente il significato del gesto commesso che, riportato nella sua esatta contestualità fenomenologica, apparirebbe privato da ogni connotazione di violenza gratuita e volontaria. Insistendo nella corretta attribuzione, al medesimo gesto, di gesto atletico scorretto e non gravemente antisportivo, ha concluso – richiamando precedenti giurisprudenziali favorevoli – chiedendo che la sanzione inflitta venisse ridotta alla squalifica per una sola giornata di gara. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, alla quale ha partecipato, in rappresentanza del reclamante, l’avv. Vitale, che ha confermato la richiesta formulata in atti. La Corte esaminati gli atti degli ufficiali di gara e le argomentazioni dedotte dal reclamante esprime il convincimento che il ricorso possa essere accolto per le ragioni che seguono. Chiarito che il reclamo di cui all’odierno esame riguarda solo la sanzione inflitta per la condotta spiegata nella motivazione di cui alla voce “Calciatori espulsi” del Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013, a nulla rilevando quanto inflitto e riportato nel successivo paragrafo “Calciatori non espulsi”, va detto che, effettivamente, l’episodio valutato dal direttore di gara come meritevole di essere sanzionato con l’espulsione immediata dal terreno di gioco deve essere correttamente descritto come calcio al volto di giocatore avversario, inferto in uno scontro aereo con quest’ultimo che riportava, nell’accaduto, una ferita lacero contusa con lieve perdita ematica. Inquadrato come precede l’episodio, vi è da osservare che non può condividersi appieno la ricostruzione della condotta del giocatore come gesto atletico privo di qualsiasi volontarietà, fortuito e quasi fisiologico perché “il gesto di allungare la gamba è funzionale e finalizzato a raggiungere e controllare il pallone…alla ricerca e conquista della sfera”. Se ciò è vero nella generale dinamica dell’attività calcistica, non può negarsi che essa debba trovare una significativa limitazione allorché lo stesso gesto sia idoneo a recare offesa fisica all’avversario, con congrua previsione dell’evento lesivo e accettazione del rischio che questo possa avvenire. In buona sostanza ogni giocatore deve modulare la propria condotta agonistica ponendo in essere ogni accorgimento prudenziale per evitare di causare un danno fisico all’avversario. Nella fattispecie in esame, il giocatore Gucher non può non aver messo in conto che il tentativo di impossessarsi della palla ad un’altezza significativa, in presenza ravvicinata di un avversario, poteva recare a questi un danno fisico ma, malgrado questo, non ha retratto tempestivamente la gamba, così procurando al suo antagonista una lieve ferita al volto. Non si tratta, come è evidente, di quella condotta violenta che è prevista e sanzionata dall’art. 19.4 C.G.S. ma sicuramente si è in presenza di un’azione scomposta e scorretta che avrebbe potuto – e dovuto – essere evitata con il ricorso ad una maggiore diligenza. Non averlo fatto giustifica la comminazione di una sanzione. Di tanto si avvede peraltro – implicitamente – la stessa difesa allorché chiede solo la riduzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara e non il suo annullamento. In questo senso e con questi limiti va pertanto accolto il reclamo del calciatore Roberto Gucher tesserato per la società Frosinone calcio S.r.l. di Frosinone, per cui, conclusivamente decidendo questa Corte, in parziale riforma della decisione impugnata del Giudice Sportivo, riduce la squalifica da questi irrogata al menzionato calciatore (di cui al Comunicato Ufficiale voce “Calciatori espulsi” in epigrafe) ad 1 sola giornata effettiva di gara. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Robert Gucher, riduce la sanzione della squalifica inflittagli ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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