F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 26 Marzo 2014 (273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE MASCIOTRA (Presidente della Società Polisportiva Olympia Agnonese), Società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE (nota n. 4959/447 pf13-14/AM/ma del 11.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 26 Marzo 2014 (273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE MASCIOTRA (Presidente della Società Polisportiva Olympia Agnonese), Società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE (nota n. 4959/447 pf13-14/AM/ma del 11.3.2014). La Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Masciotra Carmine, all’epoca dei fatti Presidente della Polisportiva Olympia Agnonese ASD e, per responsabilità diretta, il predetto sodalizio, per non aver integralmente ottemperato alla delibera emessa dalla Commissione accordi economici della LND con la quale la Società era stata condannata al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore del calciatore Sig. Di Berardino Stefano per essa tesserato, così violando le norme indicate nei capi di incolpazione. La Commissione disciplinare, quindi, letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui le memorie trasmesse dai difensori, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’irrogazione al Sig. Masciotra Carmine della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed alla Pol. Olympia Agnonese ASD di quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), udite altresì le conclusioni del difensore presente, che ha invocato il proscioglimento dei propri assistiti, osserva quanto segue. I fatti posti alla base del deferimento sono stati pacificamente dimostrati documentalmente. Il Masciotra veniva condannato da parte della Commissione accordi economici al pagamento in favore del calciatore tesserato per la Pol. Olympia di quanto da questi invocato nel ricorso indirizzato a tale organo. La decisione, regolarmente pubblicata e comunicata con r.a.r. ricevuta in data 28/12/2013, non veniva sottoposta ad impugnazione, e quindi passava in cosa giudicata. L’odierna deferita non provvedeva però ad adeguarsi alla decisione della CAE nel termine di trenta giorni ad essa assegnato dalla vigente normativa regolamentare, limitandosi ad inoltrare una liberatoria rilasciata dal Sig. Di Berardino in data 23/12/2013 ma trasmessa alla CAE il 10/1/2014. La Procura veniva informata dell’accaduto dalla CAE e quindi chiedeva al calciatore di inviare idonea documentazione circa il pagamento ricevuto. Il Sig. Di Bernardino riscontrava tale richiesta trasmettendo una dichiarazione nella quale asseriva di aver raggiunto un accordo con la Società in base l quale aveva ricevuto un acconto il 2/1/2014 nonché l’assicurazione che il saldo gli sarebbe stato corrisposto nel corso del mese di marzo 2014. Alla luce di quanto documentato dalla Procura si evince che l’Olympia, pur raggiungendo un accordo con il calciatore, non ha comunque rispettato il termine di trenta giorni giacché ha versato l’acconto quando detto termine era già spirato, e peraltro non ha provato se abbia poi provveduto a corrispondere il saldo. Peraltro l’art. 94 ter comma 11 delle NOIF stabilisce che entro il termine di trenta giorni vada corrisposta la somma dovuta, non essendo sufficiente il raggiungimento di un accordo con l’altra parte con conseguente rilascio di una liberatoria. Quindi si è così resa responsabile, nella persona del suo Presidente, della violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 15 CGS, poiché il ritardato pagamento, come più volte sentenziato da questa Commissione, non può valere come scriminante ma solo essere preso in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione. Di tale violazione deve essere chiamata a rispondere anche la Società a titolo di responsabilità diretta per il fatto commesso dal suo Legale rappresentante. Né valgono ad esimere i deferiti da tale responsabilità le affermazioni contenute nella memoria difensiva inerenti una presunta immediata esigibilità degli assegni rilasciati al calciatore, che li avrebbe bancati il primo dopo qualche tempo e l’altro dopo mesi solo per sua volontà, giacché la circostanza è smentita dalla dichiarazione rilasciata dal Sig. Di Berardino alla Procura federale. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge al Sig. Masciotra Carmine la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed alla Pol. Olympia Agnonese ASD quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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