F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 26 Marzo 2014 (255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE MARLETTO (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Gruppo Fassina Calcio a 5, attualmente svincolato), BRUNO ROMAGNOLO (Presidente della Società US Perarolo Vigontina), Società GRUPPO FASSINA CALCIO A 5 e US PERAROLO VIGONTINA (nota n. 4603/327 pf13-14/GT/dl del 26.2.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 26 Marzo 2014 (255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE MARLETTO (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Gruppo Fassina Calcio a 5, attualmente svincolato), BRUNO ROMAGNOLO (Presidente della Società US Perarolo Vigontina), Società GRUPPO FASSINA CALCIO A 5 e US PERAROLO VIGONTINA (nota n. 4603/327 pf13-14/GT/dl del 26.2.2014). Il deferimento Con nota in data 26 febbraio 2014 il Vice Procuratore federale riferiva a questa Commissione disciplinare che da una comunicazione del 12 novembre 2013 il Presidente del Comitato Regionale Veneto LND aveva segnalato alla Procura federale che il calciatore Marletto Simone, già tesserato a far data dal 6.9.2013 per la Società Gruppo Fassina Calcio a 5 di Mareno di Piave (TV) aveva sottoscritto, in data 31.10.2013, una nuova richiesta di tesseramento per la Società US. Perarolo Vigontina, con sede in Vigonza (PD); riferiva inoltre che dalla documentazione acquisita nel corso della successiva attività istruttoria, era emerso, che il calciatore Marletto Simone era stato regolarmente tesserato con vincolo definitivo, in data 6 settembre 2013, dalla Società "Gruppo Fassina Calcio a 5", iscritta al Campionato Nazionale A2 della Divisione Nazionale Calcio a 5; che lo stesso Marletto, nel corso della stessa stagione sportiva 2013/2014, aveva sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento per la Società US. Perarolo Vigontina, in data 31 ottobre 2013; e che, da verifiche svolte dall'Ufficio Tesseramenti del C.R. Veneto", tale richiesta era stata tempestivamente respinta; che pertanto, dalla documentazione in atti si desumeva esservi la piena prova che il calciatore Marletto Simone aveva sottoscritto due distinte richieste di tesseramento per la medesima stagione sportiva per due differenti Società, in violazione dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. della F.I.G.C., che vieta il tesseramento contemporaneo di un calciatore per più Società; nel qual caso si deve considerare valida quella pervenuta per prima. Considerato che - la condotta come sopra accertata ledeva i principi di lealtà e correttezza che devono ispirare i comportamenti dei tesserati alla FIGC; ed integrava gli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 4 delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C., ascrivibile al Sig. Marletto Simone, giocatore tesserato per la Società Gruppo Fassina Calcio a 5; e, a titolo di responsabilità oggettiva, alla Società Gruppo Fassina Calcio a 5, ai sensi dell'art 4, comma 2, del CGS; atteso infine che la medesima condotta appariva in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. era ascrivibile anche al Sig. Romagnollo Bruno, Presidente della Società US Perarolo Vigontina, per avere egli provveduto a sottoscrivere il suddetto modulo di tesseramento, benché il calciatore Marletto risultasse già tesserato con altra Società per la medesima stagione sportiva; nonché, a titolo di responsabilità diretta, alla Società US Perarolo Vigontina, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in conseguenza dell'operato del proprio Presidente; vista la proposta del Sostituto Procuratore federale, dr. Salvatore Galeota; Visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; deferiva alla Commissione disciplinare nazionale: 1) - iI Sig. Marletto Simone, calciatore tesserato per la Società Gruppo Fassina Calcio a 5; 2) - iI Sig. Romagnollo Bruno, Presidente della Società US Perarolo Vigontina; 3) – la Società Gruppo Fassina Calcio a 5; 4) - la Società US Perarolo Vigontina; per rispondere: 1) Il primo, della violazione dell'art. 1 , comma 1, del CGS della F.I.G.C., in relazione all'art. 40 comma 4, delle N.O.I.F., per essere venuto meno all'osservanza della citata norma che non consente il tesseramento di un calciatore per più Società nel corso della medesima stagione sportiva; - 2) Il secondo, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione alle disposizioni normative di cui all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., in conseguenza del doppio tesseramento del Sig. Merletto Simone, nonché per effetto dell'omissione delle doverose verifiche presso il competente ufficio tesseramenti del C.R. Veneto, sulla posizione del predetto calciatore; 3) la terza, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, in ordine alla condotta violativa ascritta al proprio tesserato, Marletto Simone; 4) la quarta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente Romagnollo Bruno. Le Società Gruppo Fassina Calcio a 5 e Società Perarolo Vigentina facevano pervenire atti difensivi: la prima esponendo di avere tesserato il calciatore Marletto con un modulo di “aggiornamento di posizione”dopo aver accertato che quest’ultimo era libero dalla Jesolo Calcio,che aveva cessato l’attività; che poi, per assecondare la volontà del calciatore, lo aveva ceduto alla Società Perarolo Vigontina a titolo temporaneo secondo, le modalità all’uopo prescritte dalla Federazione, utilizzando un modulo in bianco. Che soltanto successivamente il Comitato Regionale Veneto aveva comunicato che il trasferimento temporaneo non era regolamentare, ritenendo, erroneamente, che il Gruppo Fassina aveva ottenuto il giocatore in regime dell’art. 118 della NOIF come puro Calcio a 5, senza considerare che la prima operazione era avvenuta come “aggiornamento della posizione” . La Società Perarolo protestava la sua assoluta buona fede deducendo che l’operazione era stata svolta secondo la procedura del tesseramento on line che era andato a buon fine; il che lo aveva indotto a ritenere il tesseramento regolare. Anche il calciatore Marletto faceva pervenire note difensive deducendo di avere agito in buona fede, convinto che il tesseramento del 31 ottobre 2013 da lui sottoscritto costituiva solo il perfezionamento del passaggio in prestito dal Gruppo Fassina alla Società Perarolo Vigontina Calcio a 5 oggetto del tesseramento sottoscritto il 16 settembre 2013. Il dibattimento Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Simone Marletto: 6 (sei) giornate di squalifica; - per Bruno Romagnollo: 1 (uno) mese di inibizione; - per la Società Gruppo Fassina Calcio a 5: ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00); - per la Società US Perarolo Vigontina: ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).Nessuno é comparso per le parti deferite. Motivi della decisione La prova delle condotte denunciate dalla Procura federale ed esposte nella parte in fatto, trova pieno riscontro nella documentazione acquisita in atti:da quali pacificamente risulta che il calciatore Marletto Simone, fu tesserato in data 16.9.2013 con la Società gruppo Fassina Calcio a 5 di Mareno di Piave (TV), proveniente dalla Jesolo Calcio che aveva cessato l’attività sportiva; e che successivamente lo stesso calciatore aveva sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento in favore della Società US Perarolo Vigontina di Vigonza (PD) trasmessa all’Ufficio del C.R. Veneto il 31/10/2013, nel corso della medesima stagione sportiva 2013/2014, (vedi lettera del Comitato regionale veneto del 12 novembre 2013 pervenuta il 22 novembre 2013, nonché i documenti allegati agli atti, comprovanti la sussistenza dei due tesseramenti). Non si può accedere alla protesta di buona fede degli interessati,poiché il secondo trasferimento del 31 ottobre 2013 è stato sottoscritto e formalizzato, dopo che il Comitato Regionale Veneto aveva comunicato, in data 16 ottobre 2013, la nullità del trasferimento temporaneo del 16 settembre 2013 (non appare a tal fine rilevante la pretesa erroneità di quest’ultima decisione, eccepita dalla Società Gruppo Fassina solo nelle ultime note difensive!). Da quanto argomentato si deve desumere che non possa dubitarsi che tali condotte estrinsechino una consapevole violazione delle norme federali indicate nelle incolpazioni ascritte nel deferimento nei confronti del calciatore Marletto, di Romagnollo Bruno e delle due Società coinvolte . P.Q.M. La Commissione, accertata la responsabilità degli incolpati per le violazioni a ciascuno ascritte; visti i criteri di cui al l’art. 16 CGS infligge a: - Marletto Simone 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali; - Romagnollo Bruno 1 (uno) mese di inibizione; - Società Gruppo Fassina Calcio a 5 ammenda di € 200,00 (€ duecento/00); - Società US Perarolo Vigontina ammenda di € 100,00 (€ cento/00).
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