F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 27 Marzo 2014 (256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAPITANI (Presidente e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl), Società FONDI CALCIO Srl (nota n. 4622/448 pf13-14 AM/ma del 27.2.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 27 Marzo 2014 (256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAPITANI (Presidente e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl), Società FONDI CALCIO Srl (nota n. 4622/448 pf13-14 AM/ma del 27.2.2014). Il deferimento Con provvedimento del 27 novembre 2013, il Procuratore federale vicario ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Domenico Capitani, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Fondi Calcio Srl, e per esso la predetta compagine societaria, in ordine alla violazione ascritta ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 8, comma 15, CGS, per avere, nella sua qualità, in spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento (lodo arbitrale) emesso dal Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Italiana Calcio (Lega Pro) in data 8 novembre 2013 e ritualmente comunicato alla Società il 13 novembre 2013, la somma riconosciuta in favore del tesserato, Sig. Luigi Cuomo. La Procura federale ha fondato la propria azione disciplinare sulla base dell’esposto del 30 dicembre 2013 mediante cui il legale del calciatore ricorrente aveva lamentato all’organo federale inquirente il mancato pagamento, da parte del Fondi Calcio Srl, entro il termine regolamentare prescritto, di quanto stabilito all’esito del richiamato procedimento arbitrale promosso dal Sig. Cuomo. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione i deferiti non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Il patteggiamento All’inizio della riunione odierna la Società Fondi Calcio Srl, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Fondi Calcio Srl, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per la Società Fondi Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 667,00 (€ seicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento é proseguito per il deferito Capitani. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Avagliano, il quale, insistendo per la declaratoria di responsabilità nei confronti dei deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Domenico Capitani. La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, osserva e rileva quanto segue. Dalla documentazione istruttoria versata in atti emerge, in termini di assoluta pacificità, la violazione posta in essere dal Sig. Capitani. Infatti, nonostante il regolare perfezionamento della rituale notifica del provvedimento decisorio da parte della Segreteria del Collegio Arbitrale intervenuta in data 13 novembre 2013, il Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Fondi Calcio Srl non ha provveduto al tempestivo pagamento di quanto stabilito all’esito del richiamato pronunciamento arbitrale, per ciò stesso irrimediabilmente determinandosi la responsabilità disciplinare ascritta al deferito. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 667,00 (€ seicentosessantasette/00) nei confronti della Società Fondi Calcio Srl. Per il resto delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità del Sig. Capitani, irroga a suo carico la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it