F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 27 Marzo 2014 (250) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (già Presidente della Società Turris Neapolis Srl), RAFFAELE BERGAVI (Presidente della Società Turris Neapolis Srl), FRANCESCO IBELLO, VITTORIO LUPINETTI (calciatori attualmente svincolati), CIRO SERRA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Giorgio 1926), LUCA ARGENTATO (calciatore attualmente tesserato per la Società Turris Neapolis Srl), Società TURRIS NEAPOLIS Srl già Torre Neapolis Srl (nota n. 11921/24 pf13-14 del 14.2.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 27 Marzo 2014 (250) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (già Presidente della Società Turris Neapolis Srl), RAFFAELE BERGAVI (Presidente della Società Turris Neapolis Srl), FRANCESCO IBELLO, VITTORIO LUPINETTI (calciatori attualmente svincolati), CIRO SERRA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Giorgio 1926), LUCA ARGENTATO (calciatore attualmente tesserato per la Società Turris Neapolis Srl), Società TURRIS NEAPOLIS Srl già Torre Neapolis Srl (nota n. 11921/24 pf13-14 del 14.2.2014). Il Presidente federale, con atto del 14 febbraio 2014, constatato che la Società Turris Neapolis Srl nel corso della stagione sportiva 2012/2013 aveva utilizzato alcuni calciatori, a nome Francesco Ibello, Vittorio Lupinetti, Ciro Serra e Luca Argentato, senza né la preventiva visita medica finalizzata all’accertamento della loro idoneità specifica all’attività sportiva – agonistica, né la relazione di un medico sociale o di altro sanitario attestante la raggiunta maturità psico – fisica degli stessi e che tale circostanza era emersa nell’ambito dell’attività d’indagine svolta dalla Procura federale, di cui al deferimento già a cognizione di questa CDN (prot. n. 251 riunione odierna), ha deferito a questa CDN Fabrizio Bouchè, quale Presidente della Società Turris Neapolis Srl sino al 18 ottobre 2012, Raffaele Bergavi, quale Presidente della Società Turris Neapolis Srl dal 19 ottobre 2012 in poi, i predetti calciatori, per rispondere tutti della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 43 commi 1, 2, 3 e 5 e 34 comma 3 NOIF, nonché la Società Turris Neapolis Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Si dà atto nel deferimento che, nel periodo dal 22 settembre 2012 al 6 aprile 2013, i calciatori Francesco Ibello, Ciro Serra e Luca Argentato erano stati utilizzati dalla Società Turris Neapolis Srl in gare del Campionato Juniores Nazionali senza essere tesserati (Luca Argentato lo sarebbe stato solo dal 1° ottobre 2012) e che il calciatore Vittorio Lupinetti, pur non avendo partecipato a gare, si era allenato per diversi mesi, dall’agosto al dicembre 2012, con la squadra Juniores Nazionali della stessa Società, unitamente ai compagni Ibello, Serra ed Argentato. La Società Turris Neapolis Srl ed il Sig. Raffaele Bergavi, con due distinte memorie difensive fatte pervenire il 22 marzo 2014, hanno contestato la fondatezza del deferimento, deducendo e comprovando che i calciatori Francesco Ibello, Vittorio Lupinetti, Ciro Serra e Luca Argentato era muniti di certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciato per ognuno dei calciatori in data 3 settembre 2012 dallo Studio Specialistico di Medicina dello Sport Dr. Mario Ausiello corrente in Via S. Donato n. 16, Pianura prov. Napoli ed allegati in copia fotostatica alle memorie. Hanno altresì dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto nel deferimento, i calciatori tutti, essendo nati nel 1995, all’epoca dei fatti avevano già compiuto il 16° anno di età, per cui erroneamente il deferimento li aveva qualificati giovani, anziché giovani dilettanti. Nulla è stato eccepito in merito alla circostanza evidenziata nella parte motiva del deferimento che il dirigente della Società deferita, a nome Massimo Perna, nel corso della sua audizione afferente il procedimento d’indagine, non aveva rispettato l’impegno assunto di far pervenire all’Organo inquirente la documentazione medica richiesta e non lo aveva fatto nonostante i successivi e reiterati solleciti. Alla riunione odierna è comparso i difensori dei deferiti, i quali, richiamate la proprie tesi, hanno concluso per il rigetto del deferimento; è comparsa altresì la Procura federale, che ha insistito per l’accoglimento del deferimento e per l’adozione delle sanzioni trascritte a verbale. Più in particolare, la Procura federale, facendo riferimento alla data apposta in calce ad ogni certificato medico, ha eccepito che siffatti certificati non coprirebbero il periodo precedente la loro emissione, nel quale certamente i calciatori di che trattasi avevano preso parte quanto meno agli allenamenti di preparazione all’imminente campionato; ha chiesto ad ogni buon fine che fossero acquisiti agli atti del procedimento gli originali dei certificati medici. I difensori dei deferiti si sono associati alla richiesta. La CDN, dato atto, ritenuta la rilevanza ai fini del decidere della istanza della Procura federale, considerata l’adesione delle parti deferite, dispone che a cura della Procura federale siano acquisiti gli originali dei certificati medici presenti in copia fotostatica agli atti, tutti come sopra descritti, rinviando il procedimento a nuovo ruolo.
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