F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 27 Marzo 2014 (234) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD MANZANESE (avverso la delibera CDT presso CR Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 80 del 7.2.2014 (nota n. 2960/35 pf13-14/GT/dl dell’11.12.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 27 Marzo 2014
(234) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD MANZANESE (avverso la delibera CDT presso CR Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 80 del 7.2.2014 (nota n. 2960/35 pf13-14/GT/dl dell’11.12.2013).
Con provvedimento del 11 dicembre 2013 la Procura federale ha deferito avanti la Commissione disciplinare territoriale del Friuli Venezia Giulia: Edi Tosone, responsabile del Settore Giovanile della Società ASD Manzanese, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, CGS, - per aver svolto indebita attività di proselitismo nei confronti del
Sig. Roberto Secli, padre dei due giovani calciatori, Federico e Matteo, tesserati per altra Società; la Società ASD Manzanese, ex art. 4 comma 2 CGS, per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 7.2.14 la Commissione disciplinare territoriale del Friuli Venezia Giulia infliggeva al Sig. Tosone la sanzione della inibizione per mesi cinque, alla Società ASD Manzanese l’ammenda di € 600,00. Avverso tale provvedimento propongono appello il Sig. Edi Tosone e la ASD Manzanese, chiedendo la riforma della delibera impugnata e il proscioglimento dagli addebiti contestati. In particolare, gli odierni appellanti affermano, in sintesi, che il Sig. Secli si sarebbe recato all’incontro con il dirigente della Manzanese, oggetto del deferimento, solo per ottenere ragguagli per l’iscrizione dei figli a un campus in programma in quei giorni. Ciò si evincerebbe, secondo la difesa, dalle dichiarazioni dei testi già sentiti in sede di indagini e dalla nuova dichiarazione del Sig. Secli che viene allegata al reclamo.
I motivi della decisione
L’atto di appello è infondato e va pertanto respinto. L’impianto accusatorio non rimane intaccato dal ricorso dei deferiti (e ciò anche volendo concedere ingresso alla tardiva produzione documentale solo oggi depositata, ovvero la dichiarazione del Sig. Secli che, in sostanza, conferma quanto già dichiarato nella precedente sua del 23 dicembre 2013). Nessun evidente particolare elemento a discolpa dei deferiti viene offerto nel pur corposo e attento reclamo depositato. Infatti, dal complesso delle dichiarazioni rese, e mai smentite, già in sede di indagini e, particolarmente, dal tenore della mail inviata il 26 giugno 2013, confermata poi nell’audizione personale, dal Sig. Lino Di Giulio, segretario dell’ASD Forum Julii, nonché dalle dichiarazioni rese alla Procura federale dal Sig. Secli in data 12 agosto 2013 e dal Sig. Luca Lugnan, allenatore della ASD Manzanese, emerge con chiarezza che oggetto dell’incontro di quel pomeriggio - sollecitato da precedenti telefonate del Sig. Tosone allo stesso Secli padre, ed effettivamente tenutosi secondo le concordi dichiarazioni di tutti i testi - presenti i sigg. Tosoni, Lugnan e Secli, fu effettivamente, come già correttamente evidenziato nella propria decisione dalla Commissione disciplinare territoriale del Friuli Venezia Giulia, la indebita prospettazione di poter tesserare i ragazzi Federico e Matteo Secli (già tesserati per la ASD Forum Julii) con la ASD Manzanese e non, invece, come vorrebbe la difesa dei ricorrenti, la mera partecipazione al campus organizzato dalla stessa ASD Manzanese e, a quella data, già in corso di svolgimento. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione respinge il ricorso e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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