F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 31Marzo 2014 (231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa – (nota n. 4069/14 pf13-14 SP/blp del 5.2.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 31Marzo 2014
(231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 4069/14 pf13-14 SP/blp del 5.2.2014).
La Procura federale, con nota del 5 febbraio 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione:
a) il Sig. Foti Pasquale, Presidente della Società Reggina Calcio Spa, per rispondere delle violazioni:
- di cui all'art. 1, comma 1 del CGS e dell’art. 19 comma 2, punto a) CGS, per aver contravvenuto ai provvedimenti di inibizione inflitti come da C.U. 264/CGF del 08/05/2013 e C.U. 77/CDN del 19/03/2013, compiendo attività rilevante per l’Ordinamento sportivo, consistita nell’aver personalmente condotto trattative di ordine tecnico – economico con gli allenatori Gianluca Atzori e Stefano Vecchi e di aver raggiunto con quest’ultimo un accordo tradotto nel contratto di prestazione sportiva depositato in data 01.07.2013 negli uffici della L.N.P. di serie B; - di cui all'art. 1 comma 1 del CGS e dell’art. 10, comma 1, del CGS, quale concorrente necessario nell’attività dei Signori Gianluca Atzori e Stefano Vecchi (per aver concorso nella violazione dei medesimi Sig.ri Gianluca Atzori e Stefano Vecchi al precetto di cui all’art. 10, comma 1, del CGS);
b) la Società Reggina Calcio Spa ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio Presidente. Il deferimento
La Commissione disciplinare nazionale aveva inflitto al Sig. Giovanni Foti la sanzione della inibizione per la durata di anni due (delibera del 07/12/12 nel C.U. N. 51/CDN), ridotta poi della metà dalla Corte di Giustizia Federale (con C.U. 264/CGF del 08/05/2013), alla quale faceva seguito un'altra inibitoria per giorni 25 (C.U. 77/CDN del 19/03/2013), che non consentiva al Presidente del sodalizio di svolgere attività considerate "rilevanti" per l'Ordinamento sportivo durante il menzionato periodo che dal 07/12/12 si protraeva sino al termine del mese di dicembre dell'anno 2013. Il giorno 11.06.2013 sul giornale “Corriere dello Sport” appariva un articolo che riferiva in merito a un’azione di ricerca posta in essere personalmente dal Presidente della Reggina Calcio, Sig. Pasquale Foti, per il reclutamento di un nuovo tecnico per la prima squadra militante nel campionato professionistico di serie B. Il menzionato articolo riportava l’esito di un incontro tra il Sig. Foti e il Tecnico Sig. Alessandro Calori e dichiarazioni del primo che testimoniavano rapporti e contatti intercorrenti tra loro. Il giornalista riferiva inoltre un secondo incontro avvenuto tra il Presidente reggino e l’allenatore Stefano Vecchi, circostanza poi confermata con una dichiarazione dal Sig. Foti: “L’incontro c’è stato. È servito per confrontare le nostre idee ed il modo di concepire il calcio. Potrebbe rispondere alle nostre esigenze” . Accertava quindi la Procura federale: - che il Sig. Foti aveva effettivamente condotto in prima persona la ricerca del nuovo allenatore reclutando il tecnico di 1° cat. Sig. Gianluca Atzori, con il quale la Reggina calcio stipulava in data 01.07.2013 un contratto di prestazione sportiva, frutto di una intesa economica raggiunta in un incontro tra l'Atzori e il Foti tenutosi due giorni prima presso l’Albergo Hilton di Fiumicino (Roma); - che oltre al Sig. Gianluca Atzori, Il Sig. Foti incontrava a Milano, nei primi giorni del mese di Giugno 2013, anche il tecnico Sig. Stefano Vecchi; incontro che si sviluppava in due riprese e che, tuttavia, non sfociava in un accordo "per motivazioni tecniche" concernente la rosa dei giocatori calabri, come dichiarato dallo stesso Vecchi al rappresentante della Procura federale; - che per stessa ammissione degli allenatori Atzori e Vecchi l'oggetto degli incontri suindicati concerneva l'assunzione della conduzione tecnica della squadra della Reggina Calcio, e che nel caso di Gianluca Atzori la trattativa sfociava nella stipula di un contratto di prestazione sportiva depositato in Lega Naz. Profess. di Serie B il 01/07/13; - che incontrava altresì il tecnico Sig. Alessandro Calori con il quale evitava ogni tematica di ordine tecnico, stante l’indisponibilità dell’allenatore ad assumere l’incarico vacante. La Procura federale considerava quindi: - che le trattative per la individuazione del nuovo allenatore vennero compiute in prima persona dal Presidente Sig. Pasquale Foti, malgrado in quel periodo risultasse attinto da provvedimento di inibizione federale nel suddetto periodo; - che per la posizione del Presidente della Reggina Calcio Sig. Pasquale Foti e della Società Reggina è opportuno procedere dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale; - che per quanto riguarda la condotta riferita alla posizione del Sig. Calori non appare assumere rilievo disciplinare essendosi concretizzata in un solo colloquio con il Sig. Foti, ritenuto fatto episodico al quale non avevano esito altre forme di contatti tra le parti, contrariamente al caso di Atzori e Vecchi. Di conseguenza, deferiva il Sig. Foti Pasquale, in qualità di Presidente della Reggina Calcio Spa, e la Reggina Calcio Spa per le violazioni richiamate in epigrafe. La memoria difensiva I deferiti depositavano una congiunta memoria del 24/03/14, con la quale rassegnavano le difese che seguono.
1. La inflitta inibizione al Sig Foti aveva termine alla data del 31/10/13 per intervenuta Pronuncia in riduzione del Tribunale Nazionale dello Sport presso il CONI.
2. Attualmente Sig Foti non riveste alcuna qualifica all'interno della Reggina Calcio.
3. Il Sig. Vecchi, destinatario delle trattative di cui al deferimento, non ha mai raggiunto un accordo con il Sig. Foti e la Reggina Calcio.
4. La disciplina sportiva, in tema sanzionatorio, tende a limitare l'operatività del soggetto inibito o squalificato con riferimento non a tutta l'attività, ma solo a quella che assume rilevanza per l'ordinamento sportivo. Attraverso quindi una digressione ricognitiva riferita alla specie, i deferiti delineavano i limiti di tale rilevanza nella normale gestione e rappresentanza del sodalizio, nel cui ambito dovevano annoverarsi le intercorse trattative con i probabili allenatori, concludendo per la tesi secondo cui la rilevanza sportiva diventa tale solo ed esclusivamente nel momento in cui viene sottoscritto il contratto su modulistica federale con successiva richiesta di tesseramento, attività questa svolte dal Vice Presidente della Società, Sig. Giovanni Remo.
5. Va contestata la vigenza della deferita qualifica di concorrente necessario (ai sensi dell'art. 10 co. 1 CGS contestato ai Sig.ri Atzori e Vecchi) e ribadito il carattere personale della incolpazione principale. Il deferimento non poteva quindi essere ascritto al Sig. Foti.
5. Va dichiarata ogni estraneità rispetto alla violazione dell'art. 1 CGS poiché la consapevolezza e la volontà di agire in nome della Società (civilisticamente intesa) e in ossequio al principio generale della rappresentanza esclude la volontà di mantenere un comportamento illegittimo e in violazione delle norme del CGS. I deferiti concludevano per la richiesta di proscioglimento. il dibattimento All’odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per Foti Pasquale, inibizione per mesi 4 (quattro); per la Società Reggina Calcio Spa, ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). É altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale riportandosi alle memorie difensive, ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti. I motivi della decisione La Commissione ritiene che la documentazione resa dalla Procura federale offra ampia e convincente dimostrazione in merito all'attività svolta dal Sig. Foti, in quanto quest’ultimo era inibito allo svolgimento di attività avente rilevanza sportiva, circostanza peraltro che la difesa non ha smentito, limitando l'ambito della trattazione alla mera interpretazione dei contenuti ermeneutici del principio sanzionatorio. Venendo alla trattazione dei motivi a sostegno della difesa, anzitutto si osserva come vengano precisati ininfluenti termini temporali a discolpa, che puntualizzano una ulteriore riduzione della inflitta inibitoria al Sig. Foti sino al 31/10/13. Ma detta riduzione non incide ai fini del periodo concernente i deferiti fatti risalenti a inizio estate 2013, cioè precedentemente e comunque in pendenza di sanzione. Nel merito, non vengono smentite le attività concernenti le personali trattative di ordine tecnico-economico condotte con gli allenatori Gianluca Atzori e Stefano Vecchi, quanto commentata la ratio sottesa al comportamento del Sig. Foti nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali connesse alla presidenza di una Spa. Secondo la difesa, infatti, il comportamento adottato dal Sig. Foti sarebbe da reputare legittimo poiché non travalicherebbe i limiti della rilevanza sportiva. Ritiene tuttavia la Commissione - anche in onore a un orientamento ormai consolidato - che le trattative svolte dal deferito assumano nella specie rilievo sportivo, integrando perfettamente gli estremi della violazione, il cui scopo è proprio quello di colpire il soggetto tesserato nelle sue funzioni sportive. La scelta dell'allenatore rientra indubbiamente nelle funzioni sportive di un sodalizio e l'accordo economico raggiunto con un tecnico contattato dal Presidente inibito, confluito poi nel contratto di prestazione sportiva depositato in data 01.07.2013 negli uffici della L.N.P. di serie B, è presupposto che avvalora la violazione ancor più ove si consideri che il
Presidente ha avuto più di un contatto con i tecnici prescelti e che ogni accadimento è stato ampiamente riportato dagli organi di stampa. L'inconferente refuso trascritto nella rubrica del deferimento (1° cpv), in ordine all'inesistente accordo intercorso tra il Sig. Foti e l'allenatore Vecchi (in realtà è pacifico che l'intesa venne raggiunta con il tecnico Sig. Atzori), è da superare al pari della impugnata circostanza documentale secondo cui il contratto di prestazione economica con il tecnico Sig. Atzori sia stata effettivamente sottoscritta, per la Società, dal vice Presidente Sig. Remo Giovanni. L'eccepito presupposto documentale, infatti, non è in grado di escludere la responsabilità del Sig. Foti, in quanto fu quest'ultimo a intrattenere personalmente tutte le trattative con i predetti tecnici, partecipando e disponendo direttamente ogni dettaglio dell'accordo. Infine, la dichiarazione che la difesa richiama come circostanza esimente in favore del Sig. Foti (rilasciata alla Procura federale in data 10/09/13) appare essere una evidente dichiarazione di colpevolezza, laddove si esamini il tenore lessicale della risposta resa al Procuratore ove il medesimo prevenuto, su specifica domanda del Procuratore: "Ritiene che la scelta dell'allenatore della prima squadra da parte del Presidente sia un'attività rilevante per l'Ordinamento sportivo nazionale o meno?", risponde testualmente "Ritengo che la scelta dell'allenatore ovvero del responsabile di un settore della Società, in questo caso tecnico, sia sicuramente rilevante". Merita autonoma trattazione l’analisi del cpv 2 del deferimento contestato al Sig. Foti. Sul punto, la Commissione conviene con la tesi prospettata dalla difesa secondo cui al Sig. Foti potrebbero essere ascritte due incolpazioni per il medesimo fatto: in questa sede e in qualità di concorrente necessario nel procedimento intentato nei confronti dei Signori Atzori e Vecchi presso la Commissione disciplinare del Settore tecnico. La produzione resa all’odierna riunione, attestante che il Sig. Foti, in quel consesso, non sarebbe parte deferita, é irrilevante ai fini dell’odierno deferimento. L’incolpazione infatti é personale, così come la violazione del principio sanzionatorio, per cui, ove la eccepita condotta illegittima fosse sanzionata in quella e in questa sede, si verificherebbe la violazione del principio del ne bis in idem. In tal senso la violazione dell’art. 10, comma 1, del CGS non é estensibile al Sig. Foti nella dedotta qualità di “concorrente necessario” in un altro procedimento. L’art. 1, comma 1, del CGS, quindi, risulta violato in conseguenza del comportamento posto in essere dal Sig. Foti, in relazione al solo cpv 1, proprio perché questi si è reso partecipe di azioni che, investendo la rilevanza sportiva, si pongono in chiaro contrasto ai principi di lealtà e probità. La condotta ascritta al Sig. Foti investe anche la Società Reggina Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del CGS. In virtù della motivazione resa, la Commissione ritiene opportuno irrogare le sanzioni nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in parziale accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - al Sig. Pasquale Foti, inibizione di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici); - alla Società Reggina Calcio Spa, l’ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00).
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