COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 19/03/2014 Delibera del Giudice Sportivo GARA BARRATA – PESCOPGAGANO 1926

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 19/03/2014 Delibera del Giudice Sportivo GARA BARRATA – PESCOPGAGANO 1926 Il Giudice Sportivo: Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Visto il preannuncio di reclamo da parte della società Pescopagano 1926; Considerato che il C.U. n.77 del 12.03.2014 in materia di abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e calcio a 5 stabilisce che gli eventuali reclami avanti al Giudice Sportivo Territoriale devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18,00 del giorno successivo all’effettuazione della gara stessa. L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo; Constatato che la società ricorrente ha omesso di applicare le succitate modalità procedurali particolari; Preso atto del supplemento di rapporto in cui il D.G. prima dell’inizio della gara dopo essersi accorto di un giocatore Gonnella Francesco n. 12 del Pescopagano 1926 a terra si affrettava a chiamare il 112 affinché inviassero una volante, la quale giunta sul posto dopo aver assunto le informazioni di rito riportava la calma; Verificato che dopo che il D.G. aveva proceduto ad effettuare il riconoscimento delle squadre sopraggiungeva un’ ambulanza sul posto che soccorreva trasportando presso la struttura ospedaliera due calciatori del Pescopagano in particolare il n. 4 Schettino Andrea ed il n. 5 Ostiario Antonio; Rilevato che riportata la calma il D.G. dopo aver chiesto la presenza delle Forze dell’Ordine presenti, invitava le squadre ad iniziare la gara ritenendo che vi fossero gli estremi, ma il Capitano ed il Dirigente della squadra ospite si rifiutavano dapprima verbalmente e successivamente, su richiesta del D.G., a mezzo dichiarazione sottoscritta (allegata al referto) ritenendo che non vi fossero le condizioni necessarie a garantire l’incolumità fisica degli atleti dato il clima ostile generatosi a causa del comportamento dei tesserati della squadra ospitante; Atteso che il D.G. preso atto del rifiuto dalla squadra ospite , attendeva come da regolamento i tempi previsti, prima di non iniziare la gara lasciando l’impianto di gioco con le Forze dell’Ordine; P.Q.M DELIBERA • Di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dal Pescopagano per le ragioni sopra esposte; • Di assegnare, ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F., gara persa al Pescopagano con il seguente punteggio: BARRATA- PESCOPAGANO 1926 3-0; • Di penalizzarla di 1 (uno) punto in classifica; • Di comminarle l’ammenda di €. 250,00 quale prima rinuncia; • Di incamerare la tassa reclamo; • Di trasmettere gli atti alla Procura Federale in ordine ai fatti che hanno preceduto la gara.
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