COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 35 – Reclamo G.S.D. Sori avverso la punizione sportiva di perdita della gara e le squalifiche dei calciatori Daniele Miggiano e Marini Fulvio per otto giornate e Filippo Iencinella per sette giornate – Gara Sori – Figenpa del 16.2.2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 48 del 20.2.2014. Prot. n. 36 – Reclamo del calciatore Filippo Iencinella tesserato G.S.D. Sori, avverso la propria squalifica per sette giornate – Gara Sori – Figenpa del 16.2.2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 48 del 20.2.2014.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 35 - Reclamo G.S.D. Sori avverso la punizione sportiva di perdita della gara e le squalifiche dei calciatori Daniele Miggiano e Marini Fulvio per otto giornate e Filippo Iencinella per sette giornate - Gara Sori - Figenpa del 16.2.2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 48 del 20.2.2014. Prot. n. 36 - Reclamo del calciatore Filippo Iencinella tesserato G.S.D. Sori, avverso la propria squalifica per sette giornate - Gara Sori - Figenpa del 16.2.2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 48 del 20.2.2014. Con C.U. n. 48 del 20.2.2014 il Giudice Sportivo, tra gli altri provvedimenti, squalificava i seguenti calciatori della società G.S.D. Sori: • Daniele Miggiano, per otto giornate, per condotta violenta nei confronti dell’arbitro; • Fulvio Marini, per otto giornate, per condotta violenta nei confronti dell’arbitro e per aver partecipato a una rissa; • Filippo Iencinella, per sette giornate per condotta violenta nei confronti dell’arbitro; inoltre infliggeva alla società la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara, sospesa per l’aggressione all’arbitro. Avverso i suddetti provvedimenti hanno depositato reclamo di rito la società G.S.D. Sori e, in proprio, il calciatore Filippo Iencinella. Le due istanze, per evidenti motivi di connessione oggettiva, vengono riunite e discusse contemporaneamente. Nei motivi del gravame la Società contrappone al resoconto arbitrale una propria versione dei fatti tendente a scagionare i propri tesserati per i quali richiede gli annullamenti delle squalifiche per “non aver commesso il fatto” e la revoca della sanzione della punizione sportiva con conseguente richiesta di ripetizione della gara. Per il solo Daniele Miggiano chiede in subordine, nel caso siano ravvisati profili di responsabilità, la riduzione della squalifica. Anche il calciatore Filippo Iencinella, assistito dal proprio legale, contesta il referto e accusa l’arbitro di aver “travisato totalmente la situazione” negando “con la massima fermezza” di aver partecipato all’aggressione al direttore di gara perché nel frangente egli si trovava a centrocampo quindi lontano dal punto in cui è avvenuto il fatto. Chiede che a conferma siano sentiti alcuni testimoni presenti alla gara e conclude con la richiesta d’annullamento della squalifica. Preliminarmente occorre rilevare l’inammissibilità del reclamo del G.S.D. Sori nella parte in cui richiede la ripetizione della gara, non essendo soddisfatto l’obbligo dell’invio di copia delle motivazioni alla controparte. In tal senso la Commissione delibera. Quanto alle altre sanzioni impugnate, questo giudicante non può non rilevare come i ricorrenti oppongono a un referto arbitrale che, com’è noto, costituisce fonte di prova privilegiata, mere allegazioni difensive non idonee a scalfire in alcun modo l’attendibilità dei fatti e degli atti di violenza posti in essere, descritti in forma chiara e inequivoca dall’arbitro, e quindi da non insinuare alcun dubbio sulla loro obiettiva sussistenza e gravità. Respinta la richiesta del calciatore Iencinella in merito all’interrogatorio di testi in giudizio perché non consentito dalle norme, tutte le sanzioni comminate appaiono congrue e pertanto vanno confermate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di rigettare i due reclami e dispone l’incameramento delle tasse, quella della società addebitata in conto e quella del calciatore Filippo Iencinella versata.
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