COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 27.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 38 – Reclamo U.S. Camporosso avverso la squalifica del calciatore Antonio Carbone fino al 27.2.2019. Gara Camporosso – Legino del 23 febbraio 2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 49 del 27.2.2014
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 27.03.2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Prot. n. 38 - Reclamo U.S. Camporosso avverso la squalifica del calciatore Antonio
Carbone fino al 27.2.2019. Gara Camporosso - Legino del 23 febbraio 2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 49 del 27.2.2014
L’U.S. Camporosso ha impugnato, con reclamo di rito, la squalifica fino al 27.2.2019 inflitta al calciatore Antonio Carbone che, espulso al 34’ del p.t. per somma d’ammonizioni, alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro espressioni ingiuriose e minacciose, allontanandosi solo per l’intervento di un proprio compagno. Nell’intervallo di gara, colpiva l’arbitro con un violento pugno allo zigomo causandogli forte dolore ed epistassi quindi lo faceva urtare con la schiena contro il muro dello spogliatoio. In seguito, nonostante l’intervento di un dirigente della società, il Carbone colpiva ancora il direttore di gara con un violento calcio all’addome. Il certificato medico del pronto soccorso dell’Ospedale S.M. di Misericordia d’Albenga riportava la diagnosi di trauma zigomatico con sospetto emoseno e trauma contusivo epigastrico e prognosi di giorni venti s.c. con raccomandazione di ritornare il mattino successivo per ulteriori accertamenti: TC Cranio ed eventuale valutazione ORL. La reclamante, nei motivi del gravame, propone una differente versione dei fatti, di segno totalmente opposto a quanto riferito dall’arbitro, volta a scagionare il calciatore per cui chiede la revisione della decisione con conseguente riduzione della squalifica in misura equamente riportata all’effettività dei fatti. Il reclamo non può trovare accoglimento. La precisa e puntuale ricostruzione degli episodi operata dal primo giudice sulla base degli atti ufficiali non può essere smentita e vinta dall’interessata versione proposta dalla società alla quale è bene ricordare che il giudizio sportivo, come previsto dall’art. 35 c. 1 CGS, s’incardina esclusivamente sul resoconto di gara che, quando stilato in forma chiara e precisa come nel caso di specie, assume valore di prova assoluta assistita da privilegio. La declaratoria del Giudice Sportivo apparsa sul Comunicato Ufficiale in epigrafe, alla quale si rimanda, appare pertanto esente da censure e la sanzione irrogata soddisfa perfettamente i criteri sanciti in materia di determinazione della pena dall’art. 16 c.1 del CGS che testualmente recita: “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Camporosso e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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