COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol.D. Olimpia Stadio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 30 del 20/12/2013 – Ammenda di € 60,00 e € 650,00 alla Società – Coppa Verona per Società di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol.D. Olimpia Stadio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 30 del 20/12/2013 – Ammenda di € 60,00 e € 650,00 alla Società – Coppa Verona per Società di 3^ Categoria La Società Pol.D. Olimpia Stadio ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 30 del 20/12/2013 con le quali infliggeva le seguenti sanzioni : - ammenda di euro 60,00 ai danni di entrambe le società : “per il comportamento dei propri giocatori e tesserati, rilevata la gravità dei fatti descritti nel rapporto arbitrale”,ammenda di euro 650,00 ai danni della stessa Olimpia Stadio : “si ritiene, inoltre, responsabile l’Olimpia Stadio per i gravi comportamenti di violenza realizzati ai danni di un giocatore affetto da handicap da parte di un proprio calciatore non identificato”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Olimpia Stadio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha ribadito di non aver individuato chi ha dato origine alla rissa e di aver assistito soltanto alla stessa P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Olimpia Stadio; ‐ di confermare a carico della Società la sanzione pecuniaria limitatamente all’ammenda di € 60,00 per aver i propri giocatori partecipato alla rissa a fine gara; ‐ di annullare la sanzione dell’ammenda di € 650,00 a carico della Pol. Olimpia Stadio. Essendo il ricorso parzialmente accolto non é dovuta la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it