COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Cismon Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 38 del 5/3/2014 – Squalifica per sei giornate giocatore Malvezzi Emanuele – Coppa delle Dolomiti per Società di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Cismon Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 38 del 5/3/2014 – Squalifica per sei giornate giocatore Malvezzi Emanuele – Coppa delle Dolomiti per Società di 3^ Categoria La Società U.S.D. Cismon Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 38 del 5/3/2014 con la quale infliggeva la squalifica per sei giornate a carico del giocatore Malvezzi Emanuele : “tre giornate perché colpiva con un pugno al petto un avversario a gioco fermo. Due giornate perché alla notifica dell’espulsione insultava l’arbitro. Una giornata perché mentre usciva dal terreno di gioco insultava un avversario.” La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Cismon Calcio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il direttore di gara per le vie brevi, il quale ha confermato che il gesto del Malvezzi non si é concretizzato in una manata, ma in un pugno, precisando, peraltro,che l’intensità di tale pugno non ha rivestito connotati di particolare violenza; considerato che a fronte della precisazione fornita dal direttore di gara si ritiene più congruo infliggere a carico del Malvezzi la squalifica per cinque giornate di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Cismon Calcio; ‐ di ridurre a cinque giornate la sanzione della squalifica a carico del calciatore Malvezzi Emanuele. Essendo il ricorso parzialmente accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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