COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Keralpen Belluno Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 5/3/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Bristot Ilenia – Divisione di Calcio Femminile –Campionato di Serie C
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 19.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Keralpen Belluno Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 5/3/2014 – Squalifica per
cinque giornate giocatore Bristot Ilenia – Divisione di Calcio Femminile –Campionato di Serie C
La Società A.S.D. Keralpen Belluno ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e
pubblicata nel Comunicato n. 57 del 5/3/2014 con la quale infliggeva la squalifica per cinque giornate a carico
del giocatore di sesso femminile Bristot Ilenia : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la
notifica del provvedimento insultava l’arbitro, ulteriori due giornate per aver reiterato gli insulti a fine gara
vicino al bus della Società Keralpen, mentre il direttore di gara si recava al proprio automezzo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Keralpen Belluno;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito altresì, per le vie brevi l’arbitro, che ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di
gara e relativo supplemento;
ritenuto, peraltro, più congrua in base, agli accadimenti, infliggere alla calciatrice Bristot la squalifica per
quattro giornate di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
‐ di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Keralpen Belluno;
‐ di ridurre a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico della calciatrice Bristot Ilenia.
Essendo il ricorso parzialmente accolto non é dovuta la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Keralpen Belluno Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 5/3/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Bristot Ilenia – Divisione di Calcio Femminile –Campionato di Serie C"