COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Keralpen Belluno Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 5/3/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Bristot Ilenia – Divisione di Calcio Femminile –Campionato di Serie C

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Keralpen Belluno Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 5/3/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Bristot Ilenia – Divisione di Calcio Femminile –Campionato di Serie C La Società A.S.D. Keralpen Belluno ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 57 del 5/3/2014 con la quale infliggeva la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore di sesso femminile Bristot Ilenia : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento insultava l’arbitro, ulteriori due giornate per aver reiterato gli insulti a fine gara vicino al bus della Società Keralpen, mentre il direttore di gara si recava al proprio automezzo”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Keralpen Belluno; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì, per le vie brevi l’arbitro, che ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara e relativo supplemento; ritenuto, peraltro, più congrua in base, agli accadimenti, infliggere alla calciatrice Bristot la squalifica per quattro giornate di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Keralpen Belluno; ‐ di ridurre a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico della calciatrice Bristot Ilenia. Essendo il ricorso parzialmente accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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