COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Aurora Cavalponica 2009 A) Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 12/3/2014 – Squalifica sino al 31/5/2014 allenatore De Mori Luigino, Squalifica sino al 31/5/2014 Dirigente accompagnatore Prando Mauro – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Aurora Cavalponica 2009 A) Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 12/3/2014 –
Squalifica sino al 31/5/2014 allenatore De Mori Luigino, Squalifica sino al 31/5/2014 Dirigente accompagnatore Prando Mauro – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Aurora Cavalponica ha inoltrato reclamo avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 59 del 12/3/2014 con le quali ha assunto i provvedimenti indicati in oggetto
per i seguenti motivi :
“Emerge dal referto arbitrale che De Mori Luigino, inserito nella distinta di Aurora Cavalponica 2009, é stato allontanato dall'A. per reiterate proteste. Nell'applicare la sanzione si é rilevato che il soggetto non é tesserato
con la società Cavalponica per il campionato in corso. Va sanzionato anche il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, responsabile dell'inserimento in lista di persona non autorizzata, Prando Mauro. P.Q.M. il G.S. delibera di applicare -a De Mori Luigino la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 31 maggio 2014;
a Prando Mauro la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 31 maggio 2014.
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