COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Lugo Calvene Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 46 del 12/3/2014 – ripetizione gara Lugo Calvene – Valdastico del 9/3/2014 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Lugo Calvene Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 46 del 12/3/2014 – ripetizione gara Lugo Calvene – Valdastico del 9/3/2014 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Lugo Calvene ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 12/3/2014 con la quale decideva la ripetizione della gara in oggetto per un errore tecnico dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Lugo Calvene; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado sia corretta; Infatti, lo svantaggio numerico che sarebbe conseguito alla Società Lugo dall’espulsione del calciatore Carollo, non comminata a seguito dell’errore tecnico da parte dell’arbitro e il margine di tempo ancora da giocare (4 minuti di tempo regolare oltre a 3 minuti di recupero) non consentono di escludere a priori e in modo assolutamente certo, la potenziale influenza del predetto errore tecnico, sul conseguimento del risultato finale e sull’eventuale segnatura di reti da parte della squadra sfavorita P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società Lugo Calvene; ‐ di confermare la decisione del G.S. di ripetere la disputa della gara Lugo Calvene – Valsastico in data da stabilire dalla Delegazione Provinciale di Vicenza; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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