COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Pol. Vallonga 90 Avverso delibera Giudice Sportivo della delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 42 del 12/3/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Milani Nicola – Campionato Allievi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Pol. Vallonga 90 Avverso delibera Giudice Sportivo della delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 42 del
12/3/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Milani Nicola – Campionato Allievi Provinciale
La Società A.S.D. Pol. Vallonga 90 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 42 del 12/3/2014 con la quale infliggeva la
squalifica a carico del calciatore Milani Nicola per tre giornate : “per insulti e minacce verso un giocatore
avversario, a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Vallonga 90;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado;
ritenuta più congrua al comportamento del Milani, pur considerandolo biasimevole, la squalifica per due
giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
‐ di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Pol. Vallonga 90
- di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Milani Nicola.
Essendo il ricorso parzialmente accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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