COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Calciatore U.S.D. Arzergrande Sig. Fabio TOFFANIN della Società U.S.D. ARZERGRANDE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
nei confronti :
del Calciatore U.S.D. Arzergrande Sig. Fabio TOFFANIN
della Società U.S.D. ARZERGRANDE
Il Vice Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 26/2/2014 ha deferito dinanzi a
questa Commissione Disciplinare :
il Sig. Fabio TOFFANIN – Calciatore U.S.D. Arzergrande
“per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. per aver tenuto, al termine della gara del
Campionato di 1^ Categoria Legnarese‐Arzergrande del 3.11.2013, una condotta contraria sia aii principi di
lealtà, correttezza e probità sportiva, che al divieto per i soggetti dell’ordinamento federale di esprimere
giudizi o rilievi lesivi nei confronti di persone operanti nell’ambito della F.I.G.C. per avere, così come
dettagliatamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato, profferito espressioni lesive
della dignità e del decoro dell’Arbitro Effettivo Zingarlini Francesco in presenza dello stesso ed anche in
presenza di altre persone.”
la Società U.S.D. ARZERGRANDE
“per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. conseguentemente
delle violazioni ascritte al proprio tesserato.”
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza
del 25/3/2014.
Nell’udienza del 25/3/2014 sono risultati presenti :
il Calciatore U.S.D. Arzergrande Sig. Fabio TOFFANIN
la Società U.S.D. ARZERGRANDE rappresentata dal Sig. Roberto CARRRARO (Presidente)
Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli
elementi e le circostanze di maggior rilievo.
Il Presidente dell’USD Arzergrande Roberto Carraro ha dichiarato di non aver impiegato il giocatore Toffanin
in gare ufficiali e di non averlo fatto partecipare agli allenamenti settimanali dal 25/3/2013, subito dopo i
fatti accaduti e fino a dopo la sosta invernale del Campionato di 1^ Categoria, per dare un segnale al proprio
giocatore e per fargli comprendere la negatività del suo comportamento.
Il Rappresentante della Procura, rilevato che le parti deferite non sono state sentite in precedenza, ritiene la
condotta descritta dal Sig. Carraro assoggettabile all’art. 24 del C.G.S. per l’effetto, unitamente all’art. 23 del
C.G.S.
Conclude proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari :
a carico del Calciatore Arzergrande Fabio TOFFANIN : squalifica per giorni 15 (a decorrere dalla data
del Comunicato del C.R.V.)
a carico della Società U.S.D. ARZERGRANDE : ammenda di € 55,00.‐
Le parti deferite hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate Dal Dott. Sciuto, concordando
l’applicazione di sanzioni in base a quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del C.G.S. nella misura sopra
riportata.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di
cui al comma 2 del predetto articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché il disposto di cui all’art. 24 del
C.G.S. :
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Calciatore Arzergrande Fabio TOFFANIN :la squalifica per giorni 15, con decorrenza dalla
data di pubblicazione del presente Comunicato;
a carico della Società U.S.D. ARZERGRANDE : ammenda di € 55,00.‐
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