COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.P.D. Città di Musile Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 35 del 5/3/2014 – squalifica allenatore Simeoni Valerio fino al 23/4/2014 – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.P.D. Città di Musile Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 35 del 5/3/2014 – squalifica allenatore Simeoni Valerio fino al 23/4/2014 – Campionato Giovanissimi Provinciale La Società U.P.D. Città di Musile ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel Comunicato n. 35 del 5/3/2014 con la quale infliggeva la sanzione fino al 23/4/2014 della squalifica a carico dell’allenatore Simeoni Valerio per i seguenti motivi : “visti gli atti ufficiali ed esperiti gli accertamenti di rito,é emerso che prima dell'inizio della gara alcuni dirigenti della società Musile si recavano più volte nello spogliatoio dell'arbitro ed ivi facevano plurime pressioni affinché fossero indicati in lista n. 3 giocatori sprovvisti di documenti di identificazione. A seguito del diniego dell'arbitro la società Musile presentava una lista con soli dieci giocatori. Nel corso del secondo tempo sul risultato di 3 a 0 a favore delle squadra avversaria l'allenatore della società Musile,signor Simeoni Valerio procedeva al richiamo in panchina di n. 4 giocatori senza alcuno apparente motivo, costringendo l'arbitro a sospendere definitivamente la gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Città di Musile; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, che ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara e relativo supplemento; inviando ulteriore supplemento dove ha confermato che il richiamo dei calciatori dal campo é avvenuto per decisione unilaterale dell’allenatore e non per motivi fisici o tecnici; ritenuto pertanto la decisione del Giudice di prime cure, corretta sia in riferimento alla ricostruzione del fatto che nella sanzione applicata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società Città di Musile; ‐ di confermare la sanzione della squalifica a carico dell’Allenatore Simeoni Valerio fino al 23/4/2014 ‐ di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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