COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Somma Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 63 del 25/3/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Venturi Corrado – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Somma Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 63 del 25/3/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Venturi Corrado – Campionato di Promozione La Società A.C. Somma ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 63 del 25/3/2014 con la quale infliggeva la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Venturi Corrado : “per avere spintonato i propri compagni di squadra incitandoli contro un avversario a terra con parole gravemente offensive nei di lui confronti ed altresì per niente dignitose”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Somma; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuta adeguata ai fatti contestati la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado; considerata la particolare volgarità dell’espressione usata dal Venturi ed il contesto nel quale é stata profferita tenuto conto del giudizio che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste carattere di prova piena e privilegiata e ciò ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di confermare il ricorso presentato dalla Società Somma; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Venturi Corrado; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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