COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Sig. Scolaro Mauro – Allenatore A.S.D. La Giovanile Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 19/3/2014 – Squalifica fino al 2/5/2014 – Divisione di Calcio a Cinque Campionato Femminile di Serie “C”
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso Sig. Scolaro Mauro – Allenatore A.S.D. La Giovanile Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 19/3/2014 – Squalifica fino al
2/5/2014 – Divisione di Calcio a Cinque Campionato Femminile di Serie “C”
Il Sig. Scolaro Mauro – Allenatore dell’A.S.D. La Giovanile ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice
Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 61 del 19/3/2014 con la quale infliggeva a suo carico la
sanzione della squalifica fino al 2/5/2014 per i seguenti motivi :
“Allontanato dal campo per proteste nei confronti dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento metteva le mani
sul petto dell'Arbitro spingendolo vistosamente”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dal Sig. Scolaro Mauro (La Giovanile – allenatore);
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente il ricorrente;
sentito, altresì l’arbitro per le vie brevi il quale ha sostanzialmente confermato il contenuto del suo rapporto;
ritenuto che la condotta contestata al Sig. Scolaro non appare connotata da intenti lesivi nei confronti
dell’arbitro e che la frase utilizzata non ha rivestito natura offensiva ma solo irriguardosa;
ritiene, peraltro, questa Commissione che il comportamento del Sig. Scolaro debba essere più
adeguatamente sanzionato con la squalifica fino al 15/04/2014
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
‐ di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal Sig. Scolaro Mauro (Allenatore – La Giovanile) e di
ridurre al 15/04/2014 la sanzione della squalifica a suo carico.
La tassa reclamo non é dovuta.
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