COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : dell’Arbitro Effettivo Stefano FERRACCIOLI della Sezione A.I.A. di Legnago
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti :
dell’Arbitro Effettivo Stefano FERRACCIOLI della Sezione A.I.A. di Legnago
Il Vice Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/3/2014 ha deferito dinanzi a questa
Commissione Disciplinare :
Il Sig. Stefano FERRACCIOLI della Sezione A.I.A. di Legnago (VR)
Per rispondere :
“della violazione dei doveri di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., nonché dell’art. 11, comma 1 dello stesso
C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall’art. 40, commi 1 e 3, lettera c) del Regolamento A.I.A., nonché
dell’art. 1, comma 3 del C.G.S. per le condotte dallo stesso tenute e consistite rispettivamente :
‐ nella reiterata pronunzia, all’indirizzo di due calciatori extracomunitari tesserati per la Società ASD
Asparetto Cerea (Belalia Marouane e Graich El Housain) di frasi dal chiaro tenore offensivo, caratterizzate
anche da profili di discriminazione razziale , intercalate da espressioni blasfeme, così come
dettagliatamente riportato nella parte motiva dell’atto di deferimento redatto dalla Procura F;
‐ nella mancata ottemperanza alla convocazione ritualmente fissata, per il giorno 13.1.2014, presso la sede
del C.R.A. Veneto, per essere audito dal collaboratore della Procura Federale, in ordine al presente
procedimento”.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza
dell’1/4/2014.
Nell’udienza dell’1/4/2014 sono risultati presenti :
il Sig. Stefano FERRACIOLI Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Legnago
Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli
elementi e le circostanze di maggior rilievo.
Sentita la parte deferita interessata, la stessa ha dichiarato di aderire alla proposta della Procura F.I.G.C. e
quindi al provvedimento disciplinare comunicato dal Dott. Sciuto, concordando l’applicazione della sanzione
in base all’art. 23 del C.G.S., nella seguente misura :
mesi 5 di sospensione dall’attività arbitrale (in luogo di mesi 6).
La Commissione Disciplinare Territoriale
preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di
cui al comma 2 del predetto articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva
dispone
l’adozione della seguente sanzione disciplinare a carico dell’A.E. Stefano FERRACIOLI .
sospensione dall’attività arbitrale per mesi 5 (cinque).
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