F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 09 Aprile 2014 (265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO BATTISTOLI (Presidente p.t. della Società USD CF Real Bardolino), Società USD CF REAL BARDOLINO ▪ (nota n. 4724/473 pf13-14 MS/vdb del 6.3.2014). (266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO BATTISTOLI (Presidente p.t. della Società USD CF Real Bardolino), Società USD CF REAL BARDOLINO ▪ (nota n. 4721/472 pf13-14 MS/vdb del 6.3.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 09 Aprile 2014
(265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO BATTISTOLI (Presidente p.t. della Società USD CF Real Bardolino), Società USD CF REAL BARDOLINO ▪ (nota n. 4724/473 pf13-14 MS/vdb del 6.3.2014).
(266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO BATTISTOLI (Presidente p.t. della Società USD CF Real Bardolino), Società USD CF REAL BARDOLINO ▪ (nota n. 4721/472 pf13-14 MS/vdb del 6.3.2014).
Il Vice Procuratore federale con nota del 6 marzo 2014 deferiva alla Commissione disciplinare nazionale:
- Battistoli Marcello, nella sua qualità di Presidente p.t. della Società USD CF Real Bardolino, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8, commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso LND, emessa all’esito del reclamo proposto dalla calciatrice Elisa Crivellaro; - la Società USD CF Real Bardolino per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente p.t., come meglio spiegato nella parte che precede.
Con autonoma e distinta nota portante la stessa data del 6 marzo 2014, la Procura federale deferiva altresì gli stessi soggetti: - Battistoli Marcello, nella sua qualità di Presidente pro- tempore della Società USD CF Real Bardolino, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso LND (allegato1), emessa
all’esito del reclamo proposto dalla calciatrice Alice Bianchini; - la Società USD CF Real Bardolino per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente pro- tempore, come
meglio spiegato nella parte che precede. I suddetti deferimenti erano stati formulati in esito all’attività requirente svolta dal Dottor Luca Scarpa, collaboratore all’uopo delegato dal Procuratore federale, relativa al mancato adempimento, da parte della Società USD CF Real Bardolino, di due distinte delibere Commissione Accordi Economici presso la LND del 21 novembre 2013, in cui la Società USD CF Real Bardolino era stata condannata a corrispondere alla calciatrice Elisa Crivellaro, la somma di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), ed alla calciatrice Alice Bianchini, la somma di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), in accoglimento dei rispettivi ricorsi proposti dalle predette calciatrici. Accertato che, dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, la Società USD CF Real Bardolino, non aveva provveduto al pagamento delle somme in oggetto nei termini previsti dalle norme sportive; preso atto che erano decorsi inutilmente i termini di impugnazione e di adempimento prestabiliti; ritenuto che tale condotta integrava la violazione del disposto dell’art. 94 ter, comma 11 NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8, commi 9 e 15 del CGS, estrinsecando un inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società Sportiva, imputabile al Presidente p.t. della stessa, munito di Legale rappresentanza e potere di firma, in carica al momento del perfezionarsi della violazione in contestazione; - atteso che, fermo restando l’obbligo di adempimento, nelle condotte come sopra accertate era ravvisabile l’illecito disciplinare dianzi illustrato, imputabile direttamente al Sig. Battistoli Marcello, nella sua qualità di Presidente p.t. della Società USD CF Real Bardolino, nonché alla Società USD CF Real Bardolino, in via diretta, ex art. 4, comma 1 CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente p.t.. Ciò premesso la Procura federale proponeva i due deferimenti come sopra riportati. Nella odierna riunione la Commissione disciplinare disponeva la riunione dei due deferimenti per connessione soggettiva ed oggettiva, trattandosi di medesima fattispecie attribuita agli stessi soggetti. Sentito il rappresentante della Procura federale che chiedeva l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- inibizione di mesi 6 (sei) per Marcello Battistoli; - penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società USD CF Real Bardolino. La Commissione decideva come al dispositivo che segue. Motivi della decisione I fatti contestati debbono essere ritenuti pacificamente provati, trovando pieno riscontro obbiettivo nella documentazione in atti, vedi in particolare i provvedimenti della Commissione accordi economici presso la LND del 21 novembre 2013 prot. 32 e 33 /cae/2013-14 che condannavano la Società USD CF Real Bardolino al pagamento della Sig.ra Elisa Crivellaro della somma di € 5.000,00 e della Sig.na Alice Bianchini alla somma di € 2.500,00. Dalle comunicazioni dell’Avv. Anna Piras in data 3/1/2014 si evince inoltre che la predetta Società non ha provveduto al pagamento delle somme di cui ai citati provvedimenti nei termini di gg 30 previsti dalle norme NOIF (né successivamente); rilevato altresì che i deferiti non hanno fornito alcuna prova contraria, né hanno presentato memorie difensive. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale; visti i criteri di cui all’art. 16 CGS accertata la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine all’incolpazione a ciascuno ascritta, infligge: - a Battistoli Marcello mesi 6 (sei) di inibizione; - alla Soc. USD CF Real Bardolino penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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