F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 09 Aprile 2014 (262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MAESTRINI (Agente di calciatori) ▪ (nota n. 4836/353 pf12-13 GR/mg del 6.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 09 Aprile 2014 (262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MAESTRINI (Agente di calciatori) ▪ (nota n. 4836/353 pf12-13 GR/mg del 6.3.2014). Con nota di cui sopra del 6 marzo 2014 il Vice Procuratore federale, comunicava a questa Commissione disciplinare nazionale quanto segue: con lettera del 19.10.2012, pervenuta alla Procura federale in data 23.10.2012, a firma del Segretario della FIGC, Dott. Antonio Di Sebastiano, la Procura federale veniva informata che l’Agente di calciatori Sig. Paolo Maestrini perdurava nel mancato pagamento, entro il termine di 30 giorni, della somma di € 2.000,00 a titolo di ammenda patteggiata tra il predetto Sig. Maestrini e gli Organi di Giustizia Sportiva a seguito di deferimento (C.U. n. 213/CGF). In data 10.06.2008 l’Agente di calciatori Sig. Maestrini era stato infatti condannato con C.U. n. 213/CGF al pagamento della somma di € 2.000,00, sanzione patteggiata, a titolo di ammenda per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS nonché degli artt. 7, comma 1, 10, comma 1, e 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti. In data 31.05.2012 il Sig. Maestrini inviava comunicazione con la quale dichiarava di non aver ricevuto alcuna notifica circa la sanzione e che, pertanto, non intendeva provvedere al pagamento; In data 19.10.2012 il segretario della FIGC, Dott. Antonio di Sebastiano, ribadiva al Sig. Maestrini che la sanzione era stata frutto di patteggiamento e che, inoltre, la notifica del dispositivo della stessa era stata inviata, come da domicilio eletto, presso l’Avv. Rodella in data 11.06.2008, il testo integrale in data 10.10.2008; e che si sarebbe provveduto perciò a dare mandato ai legali della FIGC al fine del recupero del credito dovuto. Nonostante le intimazioni, il Maestrini non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 8, comma 15, del CGS. La Procura federale, rilevato che il mancato pagamento della somma in oggetto da parte dell’Agente di Calciatori Sig. Paolo Maestrini, entro il termine previsto di 30 giorni, comportava la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, dell’art. 8, comma 15, del CGS in relazione all’art. 12, comma 1 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento dell’ammenda di € 2.000,00, conseguente all’accoglimento del patteggiamento da parte della CGF con C.U. n. 213/CGF del 10.06.2008, derivante dal predetto deferimento a carico dell’Agente, deferiva alla Commissione disciplinare nazionale: - Il Sig. Maestrini Paolo, Agente di Calciatori, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, dell’art. 8, comma 15, del CGS in relazione all’art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento dell’ammenda di € 2.000,00, entro il termine di 30 giorni, conseguente all’accoglimento del patteggiamento da parte della CGF con C.U. n. 213/CGF del 10.06.2008, derivante dal predetto deferimento a carico dell’Agente; L’incolpato non ha presentato memorie difensive. All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto conferma del deferimento e l’irrogazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 60 (sessanta). Nessuno é comparso per la parte deferita. Motivi della decisione I fatti puntualmente esposti nell’atto di deferimento hanno trovato piena conferma nella documentazione in atti, da cui si evince inequivocabilmente che il Maestrini ha omesso il pagamento nel termine dei 30 gg, di una ammenda di € 2.000,00 comminata con CU n. 213/CGF a seguito di patteggiamento con gli Organi di della Giustizia Sportiva per violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS e degli artt. 7 comma 1 e 10 comma 1 e 12 del Regolamento Agenti. Circostanze che non sono state, né potevano esserlo, contestate dall’incolpato. P.Q.M. La Commissione visti i criteri di cui all’art. 16 CGS, accoglie il deferimento e infligge a Maestrini Paolo mesi 2 (due) di sospensione della licenza.
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