COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 81 del Sig. CANONICO Pasqualino (tesserato Soc. A.S. Fiumefreddo) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.27 SGS del 21.2.2014 (squalifica fino al 30/07/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 81 del Sig. CANONICO Pasqualino (tesserato Soc. A.S. Fiumefreddo) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.27 SGS del 21.2.2014 (squalifica fino al 30/07/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti il reclamo e gli atti ufficiali; sentito il reclamante che invoca la propria estraneità ai fatti ed insiste per l’annullamento della sanzione; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che la sanzione per come sopra inflitta dal primo giudice a Canonico Pasqualino, il quale (come risulta dal referto arbitrale e confermato dal direttore di gara nel corso dell’odierna seduta) nella gara Fiumefreddo - Città Riunite Calcio del 17.2.2014 ha prima tentato di sostituirsi al fratello Canonico Antonio quale allenatore della Società Città Riunite, e poi, avendo avuto la possibilità di rivestire le mansioni di massaggiatore della Società Fiumefreddo ( per la quale è tesserato) sedeva sulla panchina avversaria disimpegnando di fatto la funzione di allenatore per tutta la gara, è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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