COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 10/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo U.S.D Castiglioncello avverso squalifica dei calciatori Mannucci Andrea e Pazzaglia Michele Entrambi Per 4 Gg. (C.U. N° 45 Del 1932014)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 57 del 10/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo U.S.D Castiglioncello avverso squalifica dei calciatori Mannucci Andrea e Pazzaglia Michele Entrambi Per 4 Gg. (C.U. N° 45 Del 1932014)
Propone rituale reclamo la U.S.D. Castiglioncello avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S.T. di Livorno con motivazioni simili.
Per il Mannucci:” Rivolgeva frasi offensive al DG alla notifica applaudiva ironicamente il DG reiterando le offese”;
Per il Pazzaglia:” Rivolgeva frasi offensive al DG alla notifica dopo essersi allontanato ritornava sui propri passi reiterando le offese”.
La reclamante chiede una riduzione delle squalifiche ritenendole eccessive.
In particolare nega che il Mannucci sia rientrato in campo ed abbia reiterato le offese, mentre per il Pazzaglia sostiene che l’aver applaudito ironicamente il DG non costituirebbe motivo per aggravare la sanzione.
La CD esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo.
Invero la difesa della reclamante inverte i comportamenti dei due calciator, negando che il Mannucci sia rientrato in campo reiterando le offese, mentre tale comportamento era stato contestato dal GS al Pazzaglia, viceversa al Pazzaglia la reclamante attribuisce l’aver applaudito ironicamente il DG, comportamento contestato invece dal GS al Mannucci.
Peraltro l’arbitro nel supplemento di rapporto conferma gli episodi nonché la attribuzione degli stessi ai calciatori nel modo risultante dal C.U. e nelle decisione del giudice di prime curie.
Non pare possano rinvenirsi elementi per poter diminuire le sanzioni comminate, che appaiono eque ed esenti da censure, sia in parte motiva che nella quantificazione.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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