COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SSD CASTELLO CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELLO – GS ALVIANO DISPUTATA A CASTEL DELL’AQUILA IL 08.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI MATTEO LA SQUALIFICA PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SSD CASTELLO CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELLO – GS ALVIANO DISPUTATA A CASTEL DELL’AQUILA IL 08.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI MATTEO LA SQUALIFICA PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società SSD Castello Calcio, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e della società reclamante questa Commissione osserva quanto segue. L’arbitro ha integralmente confermato il referto, precisando che il calciatore Rossi Matteo allorchè riceveva una spinta da parte di un calciatore della società Alviano Santi Sebastiano, colpiva quest’ultimo con un pugno al volto, provocandogli una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso tanto che si rendeva necessario l’intervento dell’ambulanza. Alla luce di quanto precede la sanzione inflitta dal G.S. merita integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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