F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA:ail. Roberto SORRENTINO / VIGEVANO CALCIO srl (151/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA:ail. Roberto SORRENTINO / VIGEVANO CALCIO srl (151/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI In data 17 maggio 2013 l’ Avv. Salvatore Morrone, nominato ufficialmente dal signor Roberto Sorrentino, allenatore professionista di prima categoria UEFA A, a rappresentarlo e difenderlo in virtù di espresso mandato,inoltra a questo Collegio Arbitrale due vertenze economiche rispettivamente per le stagioni 2011/2012 e 2012/2013 contro la società Vigevano Calcio s.r.l. Nel primo ricorso presentato,relativo alla stagione 2011/2012, il legale del tecnico espone quanto segue: Con accordo stipulato in data 26 agosto 2011, e successivamente depositato presso il competente Comitato Regionale, la società Vigevano Calcio s.r.l. nell'assumere per la stagione 2011-2012 l'allenatore Roberto Sorrentino quale responsabile della sua prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza C.R. Lombardia, si era impegnata a riconoscergli un compenso annuo di € 25.822,00 da corrispondersi in 10 ratei mensili di € 2.582,20 a partire da agosto con scadenza al giorno 10 di ogni mese. In data 2lsettembre 2011 il signor Sorrentino rassegnava le proprie dimissioni dal suo incarico di allenatore comunicando tempestivamente la sua decisione sia al Vigevano Calcio s.r.l. che al Settore Tecnico. La società tuttavia non provvedeva a saldare al tecnico quanto a lui dovuto per l'attività svolta nei mesi precedenti le sue dimissioni, cifra quantificata in € 4.020,12. Si richiede pertanto che Collegio Arbitrate voglia condannare la medesima al pagamento della somma di € 4.020,12 a favore del tecnico Roberto Sorrentino oltre agli interessi legali maturati ed al risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria. Alla vertenza viene allegato oltre al contratto economico sottoscritto dalle parti: - copia del documento d'identità del tecnico - copia del suo tesseramento - comunicato del S.T.F. relativo a sue dimissioni - copia della ricevuta della raccomandata del presente reclamo inviata alla società Vigevano Calcio. In data 13 settembre 2013 il Segretario del Collegio Arbitrale richiedeva al Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. l'avvenuto o meno deposito del contratto stipulato, per la stagione sportiva 2011/2012, fra l'allenatore Roberto Sorrentino e la società Vigevano Calcio s.r.l. ricevendone conferma e copia del medesimo unitamente a copia del tesseramento del tecnico. In riferimento al secondo ricorso presentato, relativo alla stagione 2012/2013, l'Avv. Salvatore Morrone espone le seguenti motivazioni: In data 9 maggio 2012 il signor Roberto Sorrentino sottoscriveva un accordo economico con la società Vigevano Calcio s.r.l. nel quale la medesima si impegnava ad assumerlo dalla data del 1 luglio 2012 fino al 30 giugno 2013 quale allenatore della propria prima squadra, partecipante al campionato di Eccellenza regione Lombardia, riconoscendogli un premio di tesseramento annuale di € 24.960,00 da pagarsi in 12 rate mensili di € 2.080,00 cadauna. Tale accordo veniva depositato presso il competente Comitato all'atto della richiesta del suo tesseramento. II tecnico Sorrentino a seguito del suo esonero comunicatogli verbalmente il 18 febbraio 2013 in data 4 marzo 2013 faceva pervenire alla società, tramite il suo legale Avv. Mattia Grassani, uno scritto con il quale comunicava ally Vigevano Calcio s.r.l. di aver preso atto della decisione del suo esonero e di rimanere a disposizione della medesima fino al termine della stagione compatibilmente agli accordi riportati sul contratto. In tale documento veniva inoltre sollecitato il pagamento di €.4.020,12 relativi alla precedente stagione 2011/2012 e non ancora saldati. In conclusione di quanto sopra esposto viene fatta richiesta al Collegio Arbitrale di condannare la società Vigevano Calcio s.r.l. al pagamento a favore del tecnico Roberto Sorrentino della somma di € 8.320,00 relativa alle scadenze dei mesi di gennaio,febbraio,marzo ed aprile nonché le successive rate che andranno a scadere nelle more del presente giudizio oltre agli interessi maturati e maturandi ed al danno causato dalla svalutazione monetaria. Al ricorso vengono allegati: - copia del documento d'identità del tecnico - copia della scrittura privata stipulata tra allenatore e società con la quale viene stabilita dal Vigevano Calcio s.r.l. l'assunzione del signor Sorrentino per la stagione 2012/2013 riconoscendogli,oltre ad un anticipo di €.5.000,00 da versarsi all'atto del suo tesseramento, un premio mensile di €.2.080,00 per mesi 12 da corrispondersi at giorno 30 di ogni mese a partire dal settembre 2012. Sul documento vengono anche pattuiti premi di classifica e di eventuate promozione alla categoria superiore. - copia del suo tesseramento - copia della raccomandata inviata alla società dall'Avv.Grassani in data 4 marzo 2013 - riepilogo degli atti e delle richieste inerenti at suo reclamo inviati dal tecnico alla società Vigevano Calcio s.r.l. e p.c. agli Organi Federali Competenti ( S.T.F.- Comitato Regionale Lombardia- A.I:A.C.) - copia della ricevuta dells raccomandata attestante 1'invio alla controparte del presente reclamo. Con raccomandata del 16 settembre 2013 il Segretario del Collegio invita la società Vigevano Calcio s.r.l. a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Sorrentino ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. In data 25 settembre 2013 perviene at Collegio Arbitrate una lettera della società (spedita per conoscenza anche at signor Roberto Sorrentino) nella quale vengono precisati i fatti inerenti alla vertenza in atto contro deducendo a quanto riportato dal tecnico. Viene enunciato che contrariamente a quanto dichiarato dal reclamante era stato il medesimo a proporsi alla società come allenatore per la stagione 2012/2013 senza peraltro avanzare alcuna richiesta di rimborsi per la precedente stagione 2011/2012. A seguito di tale incontro veniva stipulata di comune accordo fra tecnico e amministratore unico della società una scrittura privata che prevedeva solamente il riconoscimento di un compenso per prestazioni svolte dall'allenatore e di alcuni premi in denaro al raggiungimento di determinati obiettivi. Tale documento, poiché nella categoria dilettanti di Eccellenza non vige obbligo di sottoscrivere contratti, rappresentava solamente una scrittura privata e per tale motivo al momento dell'esonero verbale comunicato al tecnico in data 19 febbraio 2013 la Vigevano Calcio s.r.l. non aveva ritenuto necessario inviare at signor Sorrentino alcuna documentazione scritta inerente a tale decisione ma solamente una richiesta a mezzo fax di restituzione di materiale e chiavi di propriety della medesima. In merito alle pretese economiche avanzate dall'allenatore nel suo reclamo per la stagione 2012/2013 viene precisato che al signor Sorrentino sono stati corrisposti i seguenti pagamenti: - in data 3 luglio 2012 assegno bancario di €.5.000,00 versato come acconto su richiesta del tecnico - in data 2 ottobre 2012 assegno di € 1.880,00 (trattenuti €.200,00 per spese pasti pagati dalla società) - in data 30 novembre 2012 €.1.820,00 versati in contanti come da richiesta del tecnico per disporre immediatamente della liquidità (trattenuti €.260,00 per spese pasti pagati dalla società) - in data 27 gennaio 2013 €.2.080,00 in contanti - in data 15 febbraio 2013 €.2.080,00 a mezzo assegno Di tutti questi pagamenti (assegni bancari e versamenti in contanti vengono allegate le fotocopie dei documenti e le ricevute di quietanza sottoscritte dal Sorrentino). Per quanto sopra riportato il totale della cifra corrisposta ammonta ad €.12.860,00. La Vigevano Calcio s.r.l. annovera inoltre ai pagamenti effettuati le spese sostenute per l'abitazione del tecnico in Vigevano dall'agosto 2012 al gennaio 2013 quantificate in € 2.600,00 e che sommate alla cifra percepita portano il totale di quanto a lui corrisposto ad €.15.460,00 con un eccesso a suo debito di €.1.940,00. Infine non potendo rispondere per l'operato della precedente proprietà nella stagione 2011/2012 I'attuale dirigenza si chiede il motivo per cui durante tutta la sua permanenza nella presente stagione 2012/2013 alle dipendenze della medesima società il tecnico non abbia fatto alcun riferimento ne avanzato richiesta di questo suo credito pendente. Cos! come appare strano che tale contratto allora sottoscritto porti una data differente dal periodo di inizio effettivo della sua attività,come da lui richiesto nel reclamo, e se tale comportamento sia in regola con le vigenti leggi federali. Viene precisato inoltre che il presunto credito vantato dal signor Sorrentino per la stagione 2011/2012 a eventualmente legato alla precedente proprietà escludendo di fatto ogni riferimento alla scrittura privata con l'attuale Vigevano Calcio s.r.l. In conclusione a la società Vigevano Calcio s.r.l. a essere creditrice nei confronti del tecnico Sorrentino di €.1.940,00, oltre gli interessi legali e moratori, per non aver rimborsato alla medesima le spese dell'affitto dell'immobile da lui usufruito. Alle controdeduzioni vengono allegale copie dei seguenti documenti: - scrittura privata - assegni e ricevute di versamenti - fax di esonero - lettera con richiesta restituzione materiali societari - ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente scritto L'Avv. Salvatore Morrone a nome del suo assistito Roberto Sorrentino in data 8 ottobre 2013 invia al Collegio Arbitrale le proprie osservazioni in risposta alle controdeduzioni della società Vigevano Calcio s.r.l. Contesta innanzitutto la ricostruzione dei fatti cos! come fornita dalla società nonché le pretese della medesima per un rimborso delle spese d'alloggio e l'accusa di appropriazione indebita di materiale societario. Per quest'ultima offensiva dichiarazione si riserva ogni altra azione difensiva. Ribadisce il credito avanzato dal signor Sorrentino per la stagione 2011/2012 consistente in €.4.020,12 e quello per la successiva stagione 2012/2013 di €.8.320,00 riferito ai mesi di gennaio, febbraio,marzo,aprile 2013 ai quali vanno sommati ulteriori €.4.160,00 per i masi di maggio e giugno successivi alla data di presentazione del ricorso e ad oggi scaduti per un totale complessivo di € 12.480,00. In merito all'accordo per l'anno 2012/2013 benché sia stato stipulato con la dicitura " scrittura privata" tale documento costituisce un contratto economico vero e proprio che la società all'atto del tesseramento deve aver depositato presso la Lega cos! come previsto dalle Norme FIGC. A dimostrazione della sua validità la stessa modalità di stesura dell'accordo nel quale oltre ai vari premi viene sottoscritta una cifra, ripartita in diverse rate mensili, quale premio di tesseramento. Per quanto riguarda la richiesta di rimborsi per le spese di alloggio quest'ultima appare del tutto infondata in quanto non prevista in alcuno scritto e non supportata da prove concrete circa l'entità di tali costi,tenuto conto che era previsto un comodato d'uso. Per quanto esposto viene fatta richiesta al Collegio di condannare la società Vigevano Calcio s.r.l. al pagamento della somma di € 16.500,12 per le causali indicate nei due ricorsi oltre agli interessi maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria. Alla documentazione vengono allegate copia della busta di ricevimento controdeduzioni della società e copia della ricevuta della raccomandata inoltrata alla Vigevano Calcio s.r.l. Da ricerche effettuate dal Segretario del Collegio Arbitrale presso il Comitato Regionale Lombardia risulta che l'accordo economico stipulato dall'allenatore Roberto Sorrentino con la società Vigevano Calcio s.r.l. per la stagione 2012/2013 e stato regolarmente depositato. Presa visione degli atti pervenuti il Collegio Arbitrale decide di assumere le seguenti decisioni. In merito al primo ricorso inerente alla stagione 2011/2012 accoglie totalmente le richieste del tecnico Roberto Sorrentino. Per quanto riguarda la seconda vertenza riferita alla stagione 2012/2013 conferma la validità dell'accordo in quanto stipulato sotto forma di contratto con una retribuzione fissata in €.2.080,00 da pagarsi in rate mensili e oltretutto, come accertato dal Collegio regolarmente depositato, ma rileva che la cifra pretesa dal Sorrentino di € 16.500,12 a superiore a quanto a lui dovuto. Per tale motivo decide di accogliere parzialmente il ricorso. Ritiene inoltre inconsistenti in quanto non documentate le richieste dells società di un rimborso delle spese da lei sostenute a favore dell'allenatore. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società Vigevano Calcio s.r.l. al pagamento a favore dell'allenatore Roberto Sorrentino della somma di €.16.120,12 a saldo di quanto pattuito negli accordi economici inerenti alle stagioni 2011/2012/ e 2012/2103 e di €.630.00,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 16.750,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del danno,come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. Questo Collegio decide inoltre di segnalare alla Procura Federale il comportamento delle parti,avendo le stesse stabilito nel contratto premi al di fuori di quelli consentiti dalle Norme Federali. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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