F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Andrea LAURENZI / SSD SANGIUSTINESE (155/23) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014
VERTENZA: all. Andrea LAURENZI / SSD SANGIUSTINESE
(155/23)
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 28 maggio 2013 l'allenatore dilettante Andrea Laurenzi, ha adito questo
Collegio Arbitrale per farsi riconoscere il pagamento di alcune mensilità del premio tesseramento per 1'attività svolta in qualità di allenatore della prima squadra della società S.S.D. Sangiustinese, partecipante al campionato di promozione girone B del C.R.Toscana
per la stagione sportiva 2011/2012.
A sostegno del ricorso il Sig. Laurenzi ha allegato copia della scrittura privata regolarmente depositata, stipulata in data 15 settembre 2011, con la quale la società resistente si a impegnata a
corrispondergli un premio di tesseramento di € 5.200,00, da pagarsi in quattro rate di € 1.300,00 cadauna, con scadenza rispettivamente in data 30/9/2011, 30/11/2011, 28/2/2012 e 30/6/2012.
La Segreteria di questo Collegio inviava in data 7 ottobre 2013 una nota con la quale si chiedeva
alla società Sangiustinese di inviare le proprie controdeduzioni scritte e, al reclamante di inviare eventuali proprie osservazioni.
La società ha fatto pervenire una nota con la quale precisava di aver corrisposto al Sig. Laurenzi una somma superiore a quella pattuita con l'accordo economico del 15/9/2011, nello specifico
veniva corrisposta la somma di € 5.675,00 erogata con cinque assegni bancari della bcc Banca del Valdarno dell'importo rispettivamente di € 1.625,00, incassato il 21/10/2011; di € 1.625,00
incassato il 28/11/2011; di € 625,00 incassato il 6/3/2012; di € 900,00 incassato il 13/4/2013 ed € 900,00 incassato il 14/4/2013, pertanto nulla era dovuto al ricorrente.
11 Collegio Arbitrale esaminata la documentazione ritiene che il ricorso non a meritevole di accoglimento in primis perche il Sig. Laurenzi con il ricorso non ha specificato la somma non corrisposta dalla società, ma si a limitato a reclamare il mancato pagamento di alcune mensilità relative al premio di tesseramento concordato, inoltre la società con le proprie controdeduzioni ha specificato di aver corrisposto una somma superiore a quella pattuita tramite l'emissione di cinque assegni della bcc Banca Valdarno circostanza non contestata dal Sig. Laurenzi.
PQM
Il Collegio rigetta il ricorso.
La presente delibera è inappellabile.
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