F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Domenico PRANTERA / SS TORRETTA (160/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014
VERTENZA: all. Domenico PRANTERA / SS TORRETTA
(160/23)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO
Con ricorso del 5 giugno 2013 l'allenatore dilettante signor Domenico Prantera, ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della S.S. Torretta partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 15 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 6.200,00 (seimiladuecento/00) da erogarsi in cinque rate da € 1.240,00 (milleduecentoquaranta/00) alle
seguenti date: 30 settembre, 31 dicembre 2011 e 28 febbraio, 30 aprile e 31 maggio 2012.
Con il reclamo in esame, il signor Domenico Prantera, chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S. Torretta di corrispondergli 1'importo di € 3.000,00 (tremila/00) avendo ricevuto esclusivamente € 3.200,00 (tremiladuecento/00), oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria.
II Segretario del Collegio, con raccomandata del 7 ottobre 2013, ricevute il 14 successivo, ha
invitato la S.S. Torretta a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente
alle stesse.
11 Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del 16 ottobre 2013 del Segretario del
Collegio Arbitrale, con lettera del 21 ottobre successivo ha trasmesso copia del contratto
regolarmente depositato in data 20 settembre 2011.
11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la S.S. Torretta nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
PQM
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S. Torretta di corrispondere all'allenatore signor Domenico Prantera la complessiva somma di € 3.050,00 (tremilacinquanta/00) relativa quanto ad € 3.000,00 (tremila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 ed € 50,00 (cinquanta/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà
maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Valutata inoltre la poca comprensibilità della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione
sportiva 2011/2012 a seguito del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n.52 del 10 agosto 2011 concernente il divieto di inserire compensi economici negli accordi con gli allenatori, che ha indotto in errore sia i tecnici sia le società, situazione poi risolta con il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 201 del 22 maggio 2012 che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi annullando il precedente divieto e dichiarando che quanto stabilito doveva essere inteso come sostitutivo di quanto affermato nel precedente Comunicato Ufficiale n.52 del 10 agosto 2011, ritiene equo che le parti non debbano essere deferite alla Procura Federale per non aver osservato la proibizione in argomento;
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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