F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Renato GRECO / NFC ORLANDINA ASD (163/23) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014
VERTENZA: all. Renato GRECO / NFC ORLANDINA ASD
(163/23)
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI
Con ricorso del 08 giugno 2013 l'allenatore dilettante Renato Greco ha adito questo
Collegio Arbitrale per farsi riconoscere il pagamento della somma di € 5.000,00, oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, quale mancata corresponsione del premio di tesseramento di € 5.000,00 previsto con la scrittura privata, regolarmente depositata redatta in data 11 agosto 2012, con la quale la società NFC
Orlandina A.S.D. si e impegnata a corrispondere al Sig. Greco la somma di € 5000,00 da erogare in dieci rate di € 500,00 cadauna, con scadenza al giorno trenta di ogni mese da agosto 2012 a maggio 2013, in qualità di allenatore della prima squadra della società
anzidetta, partecipante al campionato di Eccellenza, girone B C.R.Sicilia.
Con il ricorso dichiara di essere stato esonerato con comunicazione scritta dal presidente della società resistente del 25/9/2012.
La società Orlandina Calcio ha fatto pervenire proprie controdeduzioni circa la mancata corresponsione della somma di € 5.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale, precisando di aver corrisposto al Sig. Greco la somma di € 3.000,00, in tre diverse
soluzioni ed in particolare la somma di € 2.000,00 a mezzo di due bonifici bancari, rispettivamente di € 1.000,00 cadauno attraverso la Unicredit Banca e € 1.000,00 versati in
contanti.
Il ricorrente in data 18 novembre 2013 ha fatto pervenire le proprie osservazioni
precisando di aver ricevuto dalla società NFC Orlandina la somma di € 2.120,00 come da
documentazione allegata al ricorso e, precisamente riceveva in data 25/6/2012 un bonifico di € 1.000,00 da parte del Sig. Romagnoli, disposto da Confederazione degli Imprenditori Italia ed successivamente un bonifico di € 1.120,00 datato 25/9/2012.
Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione ritiene che il ricorso debba essere accolto parzialmente, infatti dalla originaria richiesta di € 5.000,00 deve essere decurtata la somma di € 2.120,00 che il Sig. Greco dichiara di aver ricevuto dalla società resistente
tramite due bonifici datati 25/6/2012 e 25/9/2012.
Per quanto concerne la somma di € mille che la società dichiara di aver pagato al Sig.
Greco in contanti, agli atti, non vi a la prova di tale erogazione.
PQM
Il Collegio Arbitrale in parziale accoglimento del ricorso fa obbligo alla società NFC ORLANDINA A.S.D. di pagare all'allenatore Renato Greco la somma di € 2.880,00 quale differenza tra quanto richiesto e quanto ricevuto, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati di € 20,00 per un totale di € 2.900,00
Nulla e dovuto per il richiesto risarcimento del danno da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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