F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Salvatore GIUFFRIDA / ACRD ACICATENA (168/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014
VERTENZA: all. Salvatore GIUFFRIDA / ACRD ACICATENA
(168/23)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 14/06/2013, l'allenatore di base Uefa "B" Salvatore GIUFFRIDA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di € 5.000,00, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria per 1'attività di allenatore della prima squadra della A.C.R.D. ACICATENA nella stagione sportiva 2011/2012.
Net ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 18/08/2011,
regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 5.000,00, da pagarsi in dieci rate mensili di € 500,00 cadauna con scadenza all'ultimo giorno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2012, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il
numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Inoltre, ha allegato copia della lettera di dimissioni del 1° febbraio 2012, inviata alla società e per conoscenza al C.R. Sicilia della F.I.G.C., copia della richiesta di emissione tessera di tecnico, datata 18/08/2011, nonché copia lettera del
15/02/2012 con la quale la società ha comunicato al Giuffrida Salvatore di averlo assunto con l'incarico di collaboratore della 11 squadra.
II Comitato Regionale Sicilia della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che presso i loro Uffici risulta essere stata depositata in data 30/08/2011 una
dichiarazione di gratuità per la conduzione tecnica della prima squadra, sottoscritta dalle parti.
Al ricevimento del ricorso proposto dall'allenatore Giuffrida Salvatore il legale rappresentante della A.C.R.D. Acicatena ha comunicato di essere all'oscuro del contratto sottoscritto tra il ricorrente e
dell'allora Presidente della società sig. Strano Sebastiano e del perche la richiesta viene avanza ora considerato che il sig. Strano non a più in società e del lungo tempo trascorso, dichiarandosi disponibile alla risoluzione del problema con l'ex Presidente.
11 Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 14/10/2013, ha invitato la A.C.R.D. Acicatena alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.
La società convenuta nulla ha contro dedotto.
In ordine ai fatti richiamati questo Collegio Arbitrale ha accertato che le parti in questione in data 18/08/2011 hanno sottoscritto un contratti a titolo oneroso per € 5.000,00, non depositato e
successivamente, in data 29/08/2011, un secondo contratto con la indicazione della gratuità della prestazione, regolarmente sottoscrizione delle parti, depositato presso gli Uffici del Comitato Regionale Sicilia.
Questo Collegio Arbitrale valutata la poca chiarezza della situazione venutasi a creare all'inizio
della stagione sportiva 2011/2012, a seguito del Comunicato Ufficiale n. 52 del 10/08/2011
concernente il divieto di inserire compensi economici negli accordi con gli allenatori, che ha indotto in errore sia i tecnici che le società, situazione poi risolta con il Comunicato Ufficiale n. 201, del 22/05/2012 della Lnd che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi
annullando il precedente divieto, si ritiene equo che le parti non debbano essere deferite alla Procura Federale per non aver osservato la proibizione in argomento.
Tanto premesso, considerato che il ricorrente non ha svolto alcuna attività per il periodo dall' 1 al 15
febbraio 2012, dal premio di tesseramento devono essere sottratti € 250,00 e, pertanto, allo stesso
vanno riconosciuti € 4.750,00 a saldo delle sue spettanze, oltre ad € 50,00 per interessi
equitativamente calcolati, per un totale di € 4.800,00.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara I'obbligo della A.C.R.D. Acicatena di corrispondere all'allenatore Salvatore Giuffrida la somma di € 4.750,00 a saldo di quanto
pattuito per la stagione sportiva 2011/2012 oltre ad € 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.800,00.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo
danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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