F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Andrea Mario MIGLIORE / APD PAULLESE CALCIO (169/23) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014
VERTENZA: all. Andrea Mario MIGLIORE / APD PAULLESE CALCIO
(169/23)
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 12 giugno 2013 l'allenatore dilettante Andrea Mario Migliore ha adito
questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del pagamento da parte della società A.P.D. PAULLESE Calcio della somma di € 4.200,00 a saldo del premio di tesseramento di € 7000,00, da pagarsi in dieci rate di € 700,00 cadauna, ad iniziare dal mese di agosto 2012, per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di Promozione, girone F del Comitato Regionale Lombardia.
Inoltre chiede gli interessi legali e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria e le spese legali che si quantificano in € 1.000,00, oltre gli oneri di legge come
dovuti, per il fatto che il Sig. Migliore si e fatto assistere dall'Avv. Stefano Manzoni.
A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata regolarmente depositata,
redatta il 1 luglio 2012, con la quale come detto le parti hanno concordato, per la
conduzione tecnica della squadra, per il periodo 1/7/2012 - 30/6/2013 un premio di
tesseramento di € 7.000,00.
In data 9 dicembre 2012, alla presenza di alcuni testimoni, tra i quali Giovanni Zanghieri, Matteo Belotti Anderboni, che hanno reso una testimonianza scritta, al Sig. Migliore veniva comunicato verbalmente, da parte del Direttore generale della società, Sig. Fabio Pavesi, I'esonero.
Con nota del 15 dicembre 2012 la società ha comunicato per iscritto la volontà di voler procedere alla rescissione del contratto con 1'allenatore a causa delle assenze ingiustificate a tre allenamenti, nonché alla partita di campionato Paullese/Sangiulianese del 9/12/2012. 11 difensore del Migliore, Avv. Manzoni il 22 dicembre 2012 in riscontro alla nota del 15 dicembre, puntualizzava ribadendo che il giorno 9/12/2012 veniva comunicato
verbalmente dal D.G. Pavesi l'esonero al Migliore e lo invitava a non andare in panchina, per questo motivo nei giorni successivi il ricorrente non si a presentato ai successivi allenamenti.
La società Paullese reagiva alla lettera dell'Avv. Manzoni del 27/12/2012, contestandola
integralmente, con la stessa veniva confermato che il Sig. Migliore si era rifiutato di
scendere in campo in occasione dell'incontro Paullese/Sangiulianese del 9/12/2012, si
assentava altresì a tre sedute di allenamento(l'l1, il 12 e il 14 dicembre 2012)senza
giustificato motivo.
Appare evidente che il comportamento posto in essere dal Migliore non 6 conforme alle norme e ai regolamenti vigenti e va ad integrare gli estremi dell'inadempimento contrattuale, che giustifica la volontà di procedere alla rescissione del contratto da parte della società resistente, con il conseguente esonero.
La società Paullese conclude la sua nota precisando che l'inadempienza contrattuale del Migliore quale giusta causa dell'esonero, giustifica non solo l'interruzione del contratto, ma anche la non corresponsione di alcuna comma in suo favore.
11 29 gennaio 2013 l'Avv. Manzoni, per conto del Migliore con una ulteriore nota
contestava il contenuto delle controdeduzioni della società Paullese e, confermava
l'esonero verbale del 9/12/2012 ad opera del Sig. Fabio Pavesi, alla presenza di testimoni.
L'allenatore con la stessa nota dichiara, tramite il difensore di rimanere a disposizione
della società fino al termine della stagione sportiva.
11 7 ottobre 2013 la Segreteria del Collegio richiedeva alla società Paullese di presentare proprie controdeduzioni e all'allenatore Migliore eventuali sue osservazioni.
Con la nota difensiva del 21/10/2013 la società sostanzialmente ha confermato quanto
assunto con la precedente nota in risposta a quella del difensore del ricorrente, Avv. Manzoni del 27/12/2012, in più aggiungeva la circostanza che prima della gara del 9/12/2012, richiedeva al Sig. Migliore di avere un incontro con il presidente della Polisportiva Sig. Potito Spagnolo, con il presidente della società Sig. Giliberti Ernesto e con i consiglieri Clemente Giacomo, Maestroni Massimo e Della Mura Salvatore, nel corso del quale gli veniva riferito di poter rimanere al suo posto e di rivedere gli emolumenti da corrispondergli, dando termine fino a martedì 11/12/2012 per dare riscontro alle proposte fatte in quella sede.
Ma contrariamente a quanto concordato il Sig. Migliore metteva in atto un comportamento inadempiente nei termini precedentemente esposti.
Altre circostanza a dimostrazione che il 9/12/2012 l'allenatore Migliore non era stato
esonerato si può ricercare nell'articolo giornalistico della testata sportiva "PRINSPORT" dove si legge che il Presidente Giliberti aveva rilasciato una intervista, al giornalista Mauro Taino, dove dichiarava e precisava che il Migliore alla data del 9/12/2012 era ancora
1'allenatore della società non essendo intervenuto alcun esonero, pertanto si chiedeva il rigetto del ricorso.
In risposta I'avvocato Manzoni per il Sig. Migliore controbatteva alla nota difensiva della società precisando che non era stata messa in moto da parte della società Paullese la procedura per la risoluzione del contratto prevista dagli accordi collettivi; inoltre il fatto che la società aveva convocato per la gara del 9/12/2012, l'allenatore della Juniores,
smentisce di fatto il rifiuto di scendere in campo e la conferma dell'avvenuto esonero.
Inoltre se la società Paullese avesse voluto reintegrare l'allenatore avrebbe dovuto contattarlo telefonicamente, anche per ricevere spiegazioni per l'assenza all'allenamento dell' 11/12/2012, invece ha lasciato trascorrere tre giorni per contestargli l'assenza
ingiustificata ed optare poi per la rescissione del contratto.
Si insiste pertanto nella richiesta di provvedere al saldo delle sei rate scadute e non corrisposte, oltre agli interessi, al risarcimento del danno e al rimborso delle spese legali. 11 Collegio esaminata la documentazione ritiene fondata la richiesta dell'allenatore Migliore, in primis perche per procedere alla rescissione del contratto per inadempienza, bisognava mettere in moto una procedure specifica prevista dalla normativa; appare veritiera perche confermata da due testimonianze scritte allegate agli atti che 1'allenatore Migliore sia stato esonerato verbalmente dal Direttore generale della società Paullese Sig. Fabio Pavesi in data 9/12/2012.
Infine c'e da evidenziare che la società nelle sue note difensive mai ha contestato la richiesta economica formulata dal ricorrente.
Non possono essere soddisfatte le richieste di risarcimento del danno per mancanza di prove in merito e della liquidazione delle spese legali.
PQM
11 Collegio Arbitrale in parziale accoglimento del ricorso fa obbligo alla A.P.D. PAULLESE Calcio di pagare all'allenatore Andrea Mario Migliore la somma di €
4.200,00, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati di € 66,00 per un totale di €
4.266,00
Nulla a dovuto per il richiesto risarcimento del danno per mancanza di prova, come costante orientamento del Collegio, cosi pure non a previsto il rimborso per le spese legali. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS
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