F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA:all. Pierfrancesco ULIVI / ASD VIRIBUS UNITIS srl (173/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA:all. Pierfrancesco ULIVI / ASD VIRIBUS UNITIS srl (173/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 15/06/2013, Avv. Cristina Zecca, legale dell'allenatore di Base Uefa "B" Pierfrancesco ULIVI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico delta F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.S.D. VIRIBUS UNITIS s.r.l. il pagamento delta somma di € 4.200,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora. Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 24/11/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania delta Lnd, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di € 4.200,00, da pagarsi mediante numero sette rate mensili con scadenza al venti dei mesi di dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2013, di € 600,00 cadauno, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Inoltre, ha allegato copia delta lettera di esonero del '31/01/2013, con la quale la sopra citata società ha dato comunicazione di ciò al Settore Tecnico della F.I.G.C., della richiesta di emissione tessera di Tecnico, datata 24/11/2012, nonché lettera con la quale il ricorrente ha comunicato di restare a disposizione delta società fino al termine della stagione sportiva 2012/2013. 11 Comitato Regionale Campania della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione a stato depositato in data 20/12/2012, presso i loro Uffici. 11 Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del ' 7/10/2013, ha invitato la A.S.D. Viribus Unitis s.r.l. alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società. La società convenuta nulla ha contro dedotto. In ordine ai fatti innanzi esposti questo Collegio Arbitrate ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Ulivi Pierfrancesco a meritevole di parziale accoglimento. Al ricorrente spettano € 4.200,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 48,00 per interessi equitativamente calcolati, mentre nulla spetta per il rimborso di spese viaggi sostenuti in mancanza di idonea documentazione comprovante i chilometri percorsi dalla sua residenza al campo di gioco della società. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara 1'obbligo della A.S. D. Viribus Unitis di corrispondere all'allenatore Pierfrancesco ULIVI la somma di € 4.200,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 48,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.248,00. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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