F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all.Mario FREZZATO / AS D. CHIAMPOARSO (178/23) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014
VERTENZA: all.Mario FREZZATO / AS D. CHIAMPOARSO
(178/23)
ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI
Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, I'allenatore Sig. Mario Frezzato, assunto dalla A.S.D. CHIAMPOARSO, partecipante al campionato di Prima Categoria C.R. Veneto, quale tecnico per la stagione 2012-2013, chiede a questo
Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma di € 1.000,00, quale ultima rata relativa al premio di tesseramento.
A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata (accordo tra società ed allenatori dilettanti), non depositata pero presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Veneto, come da nota inoltrata a questo Collegio.
La A.S.D.CHIAMPOARSO, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, ha fatto pervenire controdeduzioni prive di qualsiasi pregio giuridico; difatti, del tutto irrilevante a la circostanza dedotta secondo cui 1'avvenuto esonero del Sig. Frezzato
assuma efficacia estintiva dell'obbligazione assunta tra le parti.
11 Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che, sebbene non
risulti depositato presso Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Veneto
I'accordo di collaborazione intercorso tra le parti, lo stesso risulta non contestato e, comunque, confermato, circa la sua autenticità, dalla A.S.D.CHIAMPOARSO, pertanto il ricorso a meritevole di accoglimento.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla A.S.D.CHIAMPOARSO, di pagare in favore del Sig. Frezzato Mario, la somma di €
1.000,00, quale ultimo rateo del premio di tesseramento, oltre interessi legali dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto per I'invocato risarcimento da svalutazione monetaria,in difetto di prova del relativo danno economico,come da costante orientamento di questo Collegio.
11 Collegio segnala alla Procura Federale ii comportamento dell'allenatore sig.Mario Frezzato per non aver provveduto lo stesso a depositare il contratto presso ii Comitato Regionale Veneto.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e
collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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