F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA :all. Marco SCHENARDI / SSD SPORTING TERNI srl (188/23) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014
VERTENZA :all. Marco SCHENARDI / SSD SPORTING TERNI srl
(188/23)
ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 28/06/2013 l'Avv. Mattia Grassani legale dell'allenatore professionista Marco
SCHENARDI, che, peraltro ha sottoscritto il ricorso,iscritto nei ruoli del STF,ha chiesto a questo
Collegio di far obbligo alla S.S.D. SPORTING TERNI S.R.L. partecipante al campionato
Nazionale Dilettanti 2011/2012 di pagargli le quattro rate di € 1500 cadauna scadute il 29 febbraio,
31 marzo, 30 aprile e 31 maggio 2012 per un totale di € 6000 a saldo del premio di tesseramento di
€ 14000. Terminata la stagione sportiva 2011/2012 il ricorrente veniva confermato nell'incarico di responsabile tecnico della Prima squadra e conseguentemente il 24 agosto 2012 sottoscriveva nuovo accordo economico con la compagine ternana, relativo alla stagione sportiva 2012/2013 con
pattuizione di un compenso annuo pari ad € 14100 regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Detto accordo, decorrente dal 01/08/2012 fino al 30/06/2013 prevedeva la corresponsione del suddetto compenso in 10 rate mensili, quattro da € 900 da settembre a dicembre 2012, cinque da € 1500 da gennaio a maggio 2013 e una da € 3000 nel mese di giugno 2013. Ad oggi il ricorrente ha percepito solo i primi cinque ratei per una somma di € 5100 a fronte dei 14100 stabiliti nel contratto. Pertanto I'allenatore Sig. Marco SCHENARDI
chiede a questo Collegio di obbligare la S.S.D. SPORTING TERNI S.R.L. a pagargli € 6000 per la
stagione sportiva 2011/2012 e € 9000 per la stagione 2012/2013oltre gli interessi di mora e
svalutazione monetaria. 11 giorno 7 ottobre 2013,invitata da questo Collegio Arbitrale con
raccomandata A/R,la società S.S.D. SPORTING TERNI S.R.L. nulla ha ritenuto di controdedurre.
Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso a meritevole di accoglimento.
PQM
11 Collegio accoglie il ricorso proposto dall'allenatore professionista Marco SCHENARDI e fa obbligo alla SSD SPORTING TERNI srl di pagargli la somma di € 6000 per la stagione 2011/2012
e € 9000 per la stagione 2012/2013,oltre Euro 200 per interessi legali equitativamente calcolati per un totale di Euro 15200.
L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legate.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,
modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e
collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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