F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 16 Aprile 2014 (299) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO ▪ (nota n. 5405/857 pf12-13 GR/mg del 27.3.2014). (300) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO ▪ (nota n. 5411/858 pf12-13 GR/mg del 28.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 16 Aprile 2014 (299) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO ▪ (nota n. 5405/857 pf12-13 GR/mg del 27.3.2014). (300) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO ▪ (nota n. 5411/858 pf12-13 GR/mg del 28.3.2014). Deferimento Trattasi di due separati deferimenti, i quali su richiesta delle parti in riunione, vengono riuniti per ragioni di connessione soggettiva Il primo deferimento é legato alla calciatrice Tatiana Zorri. La Commissione Accordi Economici, con decisione resa il 12 ottobre 2012 e pubblicata sul C.U. n. 92/1 del 30 ottobre successivo, accoglieva il ricorso presentato dalla calciatrice Tatiana Zorri e condannava la Società di appartenenza di detta calciatrice ACF Torino a pagarle la somma di € 6.000,00, che le era dovuta a titolo di saldo dell’accordo economico relativo alla stagione sportiva 2011/2012. Si faceva obbligo alla Società ACF Torino di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento, da eseguirsi entro e non oltre giorni trenta dalla data della comunicazione della decisione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 NOIF. La Società ACF Torino avverso tale decisione proponeva appello, che la Commissione Vertenze Economiche nella riunione del 18 gennaio 2013 dichiarava inammissibile. Il Dipartimento Calcio Femminile con nota datata 21 marzo 2013 comunicava alla Procura federale che la Società non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, sicché la Procura federale con atto del 27 marzo 2014 deferiva a questa Commissione il Sig. Roberto Salerno, all’epoca del fatto Presidente della Società ACF Torino e la stessa Società ACF Torino per violazione quanto al primo dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF ed 8 comma 9 CGS per aver disatteso l’obbligo di effettuare nei termini il pagamento del dovuto alla calciatrice Tatiana Zorri e quanto alla seconda per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. - Il secondo in relazione alla calciatrice Morena Spanu. La Commissione Accordi Economici, con decisione resa il 26 ottobre 2012 e pubblicata sul C.U. n. 108/1 del 21 novembre successivo, accoglieva il ricorso presentato dalla calciatrice Morena Spanu e condannava la Società di appartenenza di detta calciatrice ACF Torino a pagarle la somma di € 2.100,00, che le era dovuta a titolo di saldo dell’accordo economico relativo alla stagione sportiva 2011/2012. Si faceva obbligo alla Società ACF Torino di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento da eseguirsi entro e non oltre giorni trenta dalla data della comunicazione della decisione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 NOIF. La Società ACF Torino avverso tale decisione proponeva appello, che la Commissione Vertenze Economiche nella riunione del 18 gennaio 2013 dichiarava inammissibile. Il Dipartimento Calcio Femminile con nota datata 21 marzo 2013 comunicava alla Procura federale che la Società non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, sicché la Procura federale con atto del 28 marzo 2014 deferiva a questa Commissione il Sig. Roberto Salerno, all’epoca del fatto Presidente della Società ACF Torino e la stessa Società ACF Torino per violazione quanto al primo dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF ed 8 comma 9 CGS per aver disatteso l’obbligo di effettuare nei termini il pagamento del dovuto alla calciatrice Morena Spanu e quanto alla seconda per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. Patteggiamento All’inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Salerno e la Società ACF Torino, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Salerno e la Società ACF Torino, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Salerno, sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per la Società ACF Torino, sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), oltre alla penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00), oltre alla penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 8 (otto) per Roberto Salerno; - ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) oltre alla penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società ACF Torino. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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