F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 17 Aprile 2014 (282) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO POMI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA – (nota n. 5168/592 pf 12-13/GT/dl del 19.3.2014). (311) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO POMI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA – (nota n. 5564/533 pf 13- 14/GR/mg del 2.4.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 17 Aprile 2014 (282) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO POMI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 5168/592 pf 12-13/GT/dl del 19.3.2014). (311) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO POMI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 5564/533 pf 13- 14/GR/mg del 2.4.2014). I deferimenti Con provvedimenti del 19 marzo 2014 e del 2 aprile 2014, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare: - Il Signor Augusto Pomi, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Ginnastica e Calcio Sora; Per rispondere: a) (deferimento 5168/592 pf12-13/GT/dl del 19 marzo 2014) della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8, comma 9 del CGS e all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF per aver tardivamente dato esecuzione alla decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici prot. n.30/CAE del 28 novembre 2012, notificata in data 4 dicembre 2012, corrispondendo l’importo di € 2.500,00 al calciatore Petroni Lorenzo, oltre il termine di trenta giorni dall’avvenuta notifica; b) (deferimento 5564/533 pf13-14/GR/mq del 2 aprile 2014) della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8, comma 9 del CGS e all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF per aver tardivamente dato esecuzione alla decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici prot. n. 16/CAE del 28 novembre 2012, notificata in data 24 novembre 2012, corrispondendo l’importo di € 1.500,00 al calciatore Musco Giovanni Maria, oltre il termine di trenta giorni dall’avvenuta notifica; Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto la riunione dei procedimenti in ragione dell’identità del soggetto deferito e dell’identità della disposizione violata concludendo. É altresì comparso il rappresentante della Società Ginnastica e Calcio Sora. In via preliminare si ritiene di accogliere la richiesta di riunione dei procedimenti (deferimento 5168/592 pf12-13/GT/dl del 19 marzo 2014 e deferimento 5564/533 pf13- 14/GR/mq del 2 aprile 2014) in considerazione della fondatezza degli argomenti dedotti dalla Procura. Patteggiamento Successivamente la Società Ginnastica e Calcio Sora, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Ginnastica e Calcio Sora, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società Ginnastica e Calcio Sora, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre alla ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a punti 1 (uno) e € 1.000,00 (€ mille/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento é proseguito per Augusto Pomi. Il dibattimento Alla riunione odierna il rappresentante della Procura ha concluso per l’affermazione della responsabilità del deferito con l’irrogazione della sanzione di 1 (uno) anno di inibizione Nessuno è comparso per la parte deferita. I motivi della decisione. Nel merito le imputazioni risultano suffragate dalla documentazione in atti visto che la liberatoria è stata sottoscritta dal giocatore Petroni solo in data 22 gennaio 2013 ossia in una data ampiamente successiva alla scadenza dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione Accordi Economici avvenuta in data 28 novembre 2011 mentre la liberatoria del giocatore Musco è stata sottoscritta solo in data 21 gennaio 2013, ossia in una data ampiamente successiva alla scadenza dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione Accordi Economici avvenuta in data 28 novembre 2011. Sulla scorta di tali elementi deve integralmente accogliersi la richiesta della Procura Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre alla ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nei confronti della Società Ginnastica e Calcio Sora. Infligge altresì al Sig. Augusto Pomi la sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici).
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