COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) PROCELLI Andrea; 2)MAMBRINI Lorenzo; 3) ASD VALFABBRICA; affinché rispondano: “- i primi due, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 19, comma 2, lett. C) dello stesso codice ed all’art. 66 delle N.O.I.F., per aver posto in essere, in data 2/6/2013, le condotte analiticamente descritte in parte motivata; in particolare, il Procelli per essere indebitamente entrato nel terreno di gioco prima della gara e, al termine della stessa, intrattenuto nello spogliatoio del Valfabbrica nonostante versasse in situazione di squalifica; il Mambrini, per essersi portato, al termine della gara, ed intrattenuto, unitamente al Procelli, nello spogliatoio del Valfabbrica, nonostante versasse in situazione di squalifica; – la terza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza dei comportamenti ascritti ai propri tesserati”.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) PROCELLI Andrea; 2)MAMBRINI Lorenzo; 3) ASD VALFABBRICA; affinché rispondano: “- i primi due, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 19, comma 2, lett. C) dello stesso codice ed all’art. 66 delle N.O.I.F., per aver posto in essere, in data 2/6/2013, le condotte analiticamente descritte in parte motivata; in particolare, il Procelli per essere indebitamente entrato nel terreno di gioco prima della gara e, al termine della stessa, intrattenuto nello spogliatoio del Valfabbrica nonostante versasse in situazione di squalifica; il Mambrini, per essersi portato, al termine della gara, ed intrattenuto, unitamente al Procelli, nello spogliatoio del Valfabbrica, nonostante versasse in situazione di squalifica; - la terza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza dei comportamenti ascritti ai propri tesserati”. FATTO Con provvedimento in data 09/07/2013, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale, dott. Gioacchino Tornatore, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i signori Andrea Procelli e Lorenzo Mambrini e la A.S.D. Valfabbrica per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 27/03/2014 erano presenti: il dott. Giuseppe Patassini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; il Presidente della A.S.D. Valfabbrica sig. Giuseppe Arcangeli; il sig. Andrea Procelli; il sig. Lorenzo Mambrini, ritualmente convocato, non era presente. Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale ed esaminati gli atti, la Commissione osserva quanto segue. Il presente deferimento trae origine da una richiesta del Giudice Sportivo Territoriale il quale, preso atto del referto del Commissario di campo della gara Vis Casa del Diavolo / Valfabbrica del 02/06/2013, sig. Mauro Alessandri, nel quale si rilevava la presenza in campo e negli spogliatoi dei signori Andrea Procelli e Lorenzo Mambrini, entrambi sottoposti a squalifica, informava la Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Dall’esame degli atti emerge la prova della presenza dei suddetti tecnico e calciatore all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi dell’impianto sportivo della Società Vis Casa del Diavolo, nonostante gli stessi risultassero squalificati; peraltro la circostanza predetta è stata sostanzialmente riconosciuta, quanto meno per la presenza all’interno del terreno di gioco, dal sig. Andrea Procelli. Alla luce di quanto precede, l’addebito mosso al tecnico e calciatore, con riferimento agli articoli 19, comma 2, lett. C) e 22 comma 3 del C.G.S. ed all’art. 66 delle N.O.I.F., appare sufficientemente ed idoneamente provato. Da ciò deriva inevitabilmente la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 C.G.S. della A.S.D. Valfabbrica, ai fini disciplinari, per il comportamento tenuto dai propri tesserati. Per quanto concerne l’entità delle sanzioni da infliggere agli incolpati, la Commissione ritiene che congrua e commisurata ai fatti ascritti agli incolpati sia la squalifica per mesi uno a carico del sig. Andrea Procelli e del sig. Lorenzo Mambrini, da scontare alla scadenza della precedente sanzione irrogata, e l’ammenda nella misura di Euro 300,00 a carico della A.S.D. Valfabbrica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare applica: - al sig. ANDREA PROCELLI la squalifica di mesi uno; - al sig. LORENZO MAMBRINI la squalifica di mesi uno; - alla Società A.S.D. VALFABBRICA l’ammenda di Euro 300,00.
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