COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Team S.Lorenzo P. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 47 del 2/4/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Meroni Alessandro – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Team S.Lorenzo P. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 47 del 2/4/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Meroni Alessandro – Campionato di 2^ Categoria La Società Pol. Team S. Lorenzo P. ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 47 del 2/4/2014 con la quale infliggeva la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Meroni Alessandro : “per aver colpito volontariamente un avversario con un calcio all’altezza del bacino”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Team San Lorenzo P.; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha chiarito che l’infrazione commessa dal Meroni non rivestiva connotati di violenza, trattandosi di fallo svoltosi durante un’azione di gioco; ritenuta pertanto più adeguata ai fatti contestati la sanzione della squalifica per due giornate di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Team S.Lorenzo P.; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Meroni Alessandro. - Essendo il ricorso parzialmente accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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