COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Longa 90 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 47 del 9/4/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Pesavento Erik – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Longa 90 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 47 del 9/4/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Pesavento Erik – Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Longa 90 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 47 del 9/4/2014 con la quale infliggeva la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Pesavento Erik : “per aver oltraggiato l’arbitro reagendo ad una sanzione”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Longa 90, trasmesso per competenza dalla Delegazione Distrettuale di Bassano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto, peraltro, che dal rapporto dell’arbitro risulta chiaramente riportata la frase rivolta al direttore di gara e che la stessa in base alla lingua italiana non può essere considerata che oltraggiosa e lesiva alla dignità dello stesso ritenuto congruo il provvedimento sanzionatorio deliberato dal Giudice Sportivo di prime cure; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società Longa 90; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pesavento Erik; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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