COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Vigolimenese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 19/3/2014 – Squalifica giocatore Toffanin Pietro fino al 31/12/2014 – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Vigolimenese
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 19/3/2014 – Squalifica giocatore Toffanin Pietro fino al 31/12/2014 – Campionato Juniores Regionale
La Società Vigolimenese ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Regionale e pubblicata nel
Comunicato n. 61 del 19/3/2014 con la quale infliggeva la squalifica fino al 31/12/2014 a carico del giocatore Toffanin Pietro : “perchè a fine gara aggrediva un avversario con calci e pugni colpendolo anche quando era già a terra. Condotto fuori campo dai dirigenti e giocatori della sua squadra sputava ripetutamente contro i giocatori avversari colpendoli”. La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Vigolimenese; esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società opponente insieme al giocatore Toffanin Pietro; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha ribadito integralmente quanto descritto nel rapporto di gara, chiarendo inoltre che i colpi inflitti al calciatore avversario sono stati di estrema violenza e hanno messo in luce che calciatore Toffanin, nella circostanza, aveva perso il lume della ragione; valutata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado che appare del tutto adeguata ai fatti contestati; considerato che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste carattere di prova piena e privilegiata ai sensi di quanto stabilito dall’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera
‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società Vigolimenese;
- di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/12/2014 a carico del giocatore Toffanin Pietro;
- di disporre l’addebito della tassa non versata.
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