COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Pellestrina Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 43 del 16/4/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Vianello Matteo – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Pellestrina Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 43 del 16/4/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Vianello Matteo – Campionato Giovanissimi Provinciale La Società Pellestrina ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia e pubblicata nel Comunicato n. 43 del 16/4/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Vianello Matteo : Perchè al termine della gara insultava pesantemente l'arbitro.La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Pellestrina; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di prime cure che appare adeguata al comportamento tenuto dal calciatore Vianello Matteo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società Pellestrina; ‐ di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Vianello Matteo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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