DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 28/04/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RICCIONE CALCIO 1929 – SANCOLOMBANO Il Giudice Sportivo,
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°119 del 28/04/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RICCIONE CALCIO 1929 - SANCOLOMBANO Il Giudice Sportivo,
In riferimento alla gara di cui in epigrafe;
- considerata la missiva del 16 aprile 2014 a firma del Segretario del Dipartimento Interregionale, con cui si comunicava l'annullamento della gara in oggetto a seguito della formale rinuncia al proseguimento del campionato da parte della società Riccione;
- preso atto della missiva prot.lo nº 1658.28 del 28 aprile 2014 indirizzata a codesto Ufficio da parte del Segretario del Dipartimento Interregionale con cui si dichiarava che la società Riccione, revocando la precedente decisione, formalizzava la volontà di proseguire la Stagione Sportiva disputando le ultime due gare;
- pertanto il Dipartimento Interregionale dichiarava di considerare l'annullamento della gara disposto in precedenza come terza rinuncia da parte della società ospitante;
- considerato l'art.53 NOIF e il C.U. n.1 dell'1 luglio 2013 del Dipartimento Interregionale;
PQM
Delibera:
1) di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla società Riccione con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 8000 quale terza rinuncia ai sensi del C.U. nº 1 dell'1 luglio 2013 punto p/6 ( pena base 4000,00 più l'aumento, pari al doppio, poiché trattasi di rinuncia a tre gare dalla conclusione del campionato)
2) di trasmettere gli atti alla Procura Federale per ogni eventuale valutazione di competenza.