F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 30 Aprile 2014 (321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa ▪ (nota n. 5705/680 pf13-14 SP/blp del 7.4.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 30 Aprile 2014
(321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa ▪ (nota n. 5705/680 pf13-14 SP/blp del 7.4.2014).
Con atto del 2.4.2014, la Procura federale ha deferito: - il Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore Unico e legale rappresentante della Reggina Calcio Spa, per rispondere della violazione prevista dall’art. 85, lett. B, paragrafo VI, NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la Società Reggina Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore. Alla riunione del 30.4.2014, la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Ranieri l’inibizione per mesi 2 (due) e per la Società, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno sostenuto la infondatezza degli addebiti in quanto l’ordine di bonifico sarebbe stato impartito al proprio Istituto Bancario, poco dopo le ore 16.00 dell’ultimo giorno disponibile per il pagamento, ma effettivamente operato in uscita solo il giorno successivo, 17.12.2013. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La documentazione acquisita agli atti, consistente sia nella nota n. 855.04/GC/ar con la quale la COVISOC ha denunciato la riferita violazione del termine sia nel rapporto della Società di revisione sia nelle deduzioni difensive dei deferiti, prova la responsabilità degli stessi in ordine all’addebito contestato. Invero, i fatti sono pacifici ma diverso è il valore che le parti attribuiscono agli stessi. La Reggina Calcio Spa sostiene di non poter essere ritenuta responsabile della violazione del termine avendo tempestivamente impartito l’ordine di pagamento ad Unicredit che, a sostegno di tali ragioni, chiarisce che, sebbene i fondi fossero disponibili, la procedura telematica utilizzata per i bonifici multipli, a differenza di quella per le singole disposizioni, prevedeva un passaggio ulteriore che ha determinato il pagamento il giorno successivo a quello di scadenza. Ciò che rileva, ai fini dell’esonero di qualsiasi responsabilità nel caso di specie, è la prova dell’avvenuto pagamento degli emolumenti nel termine previsto del 16.12.2013, di indiscutibile natura perentoria. Interpretata la norma anche alla luce delle procedure bancarie utilizzate, ai fini che interessano in sede odierna, e tenuto conto anche di precedenti decisioni in materia (CU 72/CDN 2013/2014), è indubbio che il pagamento, per intendersi come tale, deve coincidere non solo con l’uscita della somma dalla disponibilità dell’ordinante ma anche con l’effettiva dazione della stessa al destinatario, fatto avvenuto solo il 17.12.2013. Allo stato, pertanto, non rilevano i dedotti rapporti interni tra cliente ed istituto bancario che creano solo un’aspettativa di diritto del primo nei confronti del secondo, ma che non esonerano l’obbligato / tesserato dalle responsabilità per le violazioni dei termini connessi agli adempimenti COVISOC. Ciò anche in caso di capienza del conto. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni a tutti i deferiti conformemente alle disposizioni vigenti. P.Q.M. Infligge al Sig. Ranieri l’inibizione per mesi 2 (due) ed alla Reggina Calcio Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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