F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 30 Aprile 2014 (318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO GAUDIANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR ▪ (nota n. 5585/114 pf13-14 GT/dl del 3.4.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 30 Aprile 2014 (318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO GAUDIANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR ▪ (nota n. 5585/114 pf13-14 GT/dl del 3.4.2014). Con provvedimento del 3 aprile 2014 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare a) il Sig. Maurizio Gaudiano, presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti della ASD San Felice Gladiator, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in riferimento all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all’art. 8, comma 9, CGS, per avere disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento disposto dal Collegio Arbitrale e di provvedere al conseguente invio della relativa liberatoria nel prescritto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF; b) la ASD San Felice Gladiator per rispondere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente e legale rappresentante. Nei termini consentiti dalla normativa federale ha fatto pervenire una memoria difensiva il Sig. Maurizio Gaudiano. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Maurizio Gaudiano, presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti della ASD San Felice Gladiator, la inibizione per mesi 6 (sei); b) alla ASD San Felice Gladiator la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. É altresì comparso il Sig. Gaudiano con il proprio legale; quest’ultimo ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito. Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte dalla Procura federale e le deduzioni difensive contenute nella memoria fatta pervenire dal Sig. Gaudiano, la Commissione rileva la infondatezza del deferimento in questione che, pertanto, non può essere accolto. Con la nota trasmessa in data 2 agosto 2013 dal Segretario del Dipartimento Interregionale LND veniva segnalata circostanza per cui la Società deferita non avesse presentato, nel termine prescritto di trenta giorni dalla comunicazione della decisione adottata dalla Commissione Accordi Economici e riportata nel C.U. n. 187 del 5 giugno 2013, la liberatoria relativa al pagamento di euro 7.500,00 in favore del calciatore Carlo Temponi. Le indagini svolte in merito dalla Procura federale consentivano effettivamente di accertare quanto comunicato dal Dipartimento Interregionale LND con la predetta nota. Premesso quanto sopra il deferimento non può comunque essere accolto in quanto lo stesso è stato rivolto nei confronti del Sig. Maurizio Gaudiano, erroneamente ritenuto essere all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Società deferita. Come risulta dal verbale di assemblea ordinaria dei soci della ASD San Felice Gladiator tenutasi in data 9 luglio 2013, sino a quel momento la carica di presidente e legale rappresentante della stessa Società era ricoperta dal Sig. Alfonso Salzillo. Solamente nel corso della predetta assemblea, durante la quale venivano accettate le dimissioni del Sig. Salzillo dalla carica sino ad allora dallo stesso ricoperta, veniva nominato quale nuovo presidente e legale rappresentante della ASD San Felice Gladiator il Sig. Maurizio Gaudiano. In considerazione di quanto sopra, avuto riguardo della circostanza per cui tra il 5 giugno 2013, data in cui è stata ricevuta dalla Società deferita la raccomandata con cui veniva comunicata la decisione della Commissione Accordi Economici, ed il 5 luglio 2013, termine entro il quale, secondo la normativa federale, si sarebbe dovuto adempiere a quanto disposto dalla Commissione stessa, e data in cui si è pertanto consumato l’illecito disciplinare oggi contestato, il deferimento avrebbe dovuto essere elevato nei confronti del Sig. Alfonso Salzillo e non nei confronti del Sig. Maurizio Gaudiano. La lettera sottoscritta dal Sig. Maurizio Gaudiano in data 5 luglio 2013, indirizzata al Dipartimento Interregionale della L.N.D. nulla rileva ai fini del presente deferimento. Difatti il predetto documento veniva sottoscritto dal deferito nella qualità di presidente e legale rappresentante non già della ASD San Felice Gladiator, bensì della ASD SMCV Gladiator 1924, Società che sarebbe dovuta sorgere dalla fusione, richiesta nel giugno 2013, tra la stessa Società oggi deferita ed altra compagine sociale, fusione poi non approvata dal Presidente Federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare, in considerazione di quanto sopra, proscioglie il Sig. Maurizio Gaudiano e, conseguentemente, la ASD San Felice Gladiator dagli addebiti loro ascritti.
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