COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Avesa HSM Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 16/04/2014 – Ammenda di 80,00 a carico della Società; Squalifica sino al 05/05/2014 Allenatore Marafioti Francesco; Squalifica per tre giornate giocatore Aiello Domenico – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Avesa HSM Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 16/04/2014 – Ammenda di 80,00 a carico della Società; Squalifica sino al 05/05/2014 Allenatore Marafioti Francesco; Squalifica per tre giornate giocatore Aiello Domenico – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S.D. Avesa HSM ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 71 del 16/04/2014 con le quali ha assunto le seguenti sanzioni disciplinari : - Ammenda di 80,00 a carico della Società : “ per insistenti insulti all’arbitro durante tutta la gara”; - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Aiello Domenico : “espulso dal campo per insulti all’arbitro, allontanandosi dal terreno di gioco, lo irrideva”.- Squalifica sino al 5/5/2014 a carico dell’Allenatore Marafioti Francesco. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante : - la squalifica sino al 5/5/2014 a carico dell’allenatore Marafioti Francesco, trattandosi di provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S. (sanzione inferiore a un mese); - la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società, provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera d) del C.G.S.; letto il ricorso presentato dalla Società Avesa HSM e relativo ai rimanenti provvedimenti disciplinari; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi; ritenuto più equa alle vicende esposte la sanzione della squalifica per due giornate da infliggere al giocatore Marafioti Francesco; ritenuta adeguata ai fatti acclarati la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Avesa HSM; - di ridurre a due giornate di gara la squalifica nei confronti del giocatore Aiello Domenico; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante i seguenti provvedimenti inoppugnabili : *la sanzione della ammenda di € 80,00 a carico della Società; - *la squalifica fino al 5/5/2014 a carico dell’allenatore Marafioti Francesco. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it