COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Avesa HSM Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 16/04/2014 – Ammenda di 80,00 a carico della Società; Squalifica sino al 05/05/2014 Allenatore Marafioti Francesco; Squalifica per tre giornate giocatore Aiello Domenico – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Avesa HSM
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 16/04/2014 – Ammenda di 80,00 a carico della Società; Squalifica sino al 05/05/2014 Allenatore Marafioti Francesco; Squalifica per tre giornate giocatore Aiello Domenico – Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S.D. Avesa HSM ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 71 del 16/04/2014 con le quali ha assunto le seguenti sanzioni disciplinari :
- Ammenda di 80,00 a carico della Società : “ per insistenti insulti all’arbitro durante tutta la gara”; - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Aiello Domenico : “espulso dal campo per insulti
all’arbitro, allontanandosi dal terreno di gioco, lo irrideva”.- Squalifica sino al 5/5/2014 a carico dell’Allenatore Marafioti Francesco.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante :
- la squalifica sino al 5/5/2014 a carico dell’allenatore Marafioti Francesco, trattandosi di provvedimento
inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S. (sanzione inferiore a un mese);
- la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società, provvedimento non impugnabile ai sensi
dell’art. 45, comma 3, lettera d) del C.G.S.;
letto il ricorso presentato dalla Società Avesa HSM e relativo ai rimanenti provvedimenti disciplinari;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società ricorrente;
sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi;
ritenuto più equa alle vicende esposte la sanzione della squalifica per due giornate da infliggere al giocatore Marafioti Francesco;
ritenuta adeguata ai fatti acclarati la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Avesa HSM;
- di ridurre a due giornate di gara la squalifica nei confronti del giocatore Aiello Domenico; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante i seguenti provvedimenti inoppugnabili : *la sanzione della ammenda di € 80,00 a carico della Società; - *la squalifica fino al 5/5/2014 a carico dell’allenatore Marafioti Francesco.
Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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