COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Avv. Raffaello Squarcina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 2/4/2014 – Squalifica fino al 31/5/2014 giocatore minorenne Squarcina Pietro (tesserato A.S.D. Favaro Marcon) – Campionato Juniores Elite

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Avv. Raffaello Squarcina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 2/4/2014 – Squalifica fino al 31/5/2014 giocatore minorenne Squarcina Pietro (tesserato A.S.D. Favaro Marcon) – Campionato Juniores Elite L’Avv. Raffaello Squarcina, padre del giocatore minorenne Squarcina Pietro – tesserato per la Società A.S.D. Favaromarcon - ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 66 del 2/4/2014 con la quale gli infliggeva la squalifica fino al 31/5/2014 : “perché, a fine gara, mentre l'Arbitro si allontanava momentaneamente dalla propria borsa per la consegna delle chiavi della vettura, il calciatore in questione sputava sulla borsa del direttore di gara in modo palese e vistoso. Ai richiami dell'Arbitro non rispondeva e si allontanava come nulla fosse successo. Comportamento gravemente dispregiativo e disgustoso anche in relazione della giovane età del calciatore”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dall’Avv. Raffaello Squarcina, padre del calciatore Squarcina Pietro, tesserato a favore della Società Favaromarcon; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il ricorrente; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato la circostanza di cui al referto, precisando di aver chiamato il giocatore Squarcina Pietro che si allontanava senza ritenere di doversi scusare per quanto fatto; considerato, peraltro, che il comportamento tenuto dal predetto calciatore, ancorché gravemente ingiurioso non può configurarsi quale comportamento violento e quindi si ritiene rideterminare la sanzione irrogatagli P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’Avv. Raffaello Squarcina; - di ridurre al 6/5/2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Squarcina Pietro; - di restituire la tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it