COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Calcio San Giorgio in Bosco Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 16/4/2014 – Squalifica fino al 31/10/2014 giocatore Levantesi Simone, Squalifica per tre giornate giocatori Bianchi Daniel, Lorenzetto Giovanni e Simioni Marco; Applicazione art. 19 CGS gara S.Giorgio in Bosco-Godigese del 12/4/2014 – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso Calcio San Giorgio in Bosco
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 16/4/2014 – Squalifica fino al 31/10/2014 giocatore Levantesi Simone, Squalifica per tre giornate giocatori Bianchi Daniel, Lorenzetto Giovanni e Simioni Marco; Applicazione art. 19 CGS gara S.Giorgio in Bosco-Godigese del 12/4/2014 – Campionato Juniores Regionale
La Società Calcio San Giorgio in Bosco ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 71 del 16/4/2014 con le quale i infliggeva le seguenti sanzioni disciplinari : - Squalifica fino al 31/10/2014 a carico del calciatore Levantesi Simone : “espulso per doppia ammonizione, manteneva un atteggiamento aggressivo, minaccioso ed offensivo nei confronti dell'arbitro tanto da determinare la sospensione anticipata della gara. Sanzione determinata ai fini dell'effettività della stessa ed aggravata in quanto il giocatore rivestiva la qualità del capitano al momento della commissione del fatto”.- Squalifica per tre giornate a carico dei giocatori : Bianchi Daniele Lorenzetto Giovanni e Simioni Marco : “perché dopo la sospensione dell'incontro insultavano e minacciavano l'arbitro”;
- Applicazione art. 19 CGS gara S.Giorgio in Bosco-Godigese del 12/4/2014.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante l’applicazione dell’art. 19 C.G.S. a carico della Società San Giorgio in Bosco e riferentesi all’incontro S.Giorgio in Bosco-Godigese, in quanto la Società ricorrente non ha rispettato la normativa della abbreviazione dei termini che regola la presentazione dei reclami avverso la regolarità dello svolgimento delle gare (vedi art. 29 comma 3 C.G.S. e art. 33, comma 11 del C.G.S.) a partire dalla quart’ultima gara del campionato interessato (vedi C.U. n. 98/A della F.I.G.C. del 16/12/2013 e allegato al C.U. del C.R.V. n. 64 del 26/3/2014); letto il ricorso presentato dalla Società opponente e relativo agli altri provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sopra indicati; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente;
sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha precisato i contorni della vicenda, chiarendo che le spinte del giocatore Levantesi non avevano un carattere particolarmente violento, mentre le frasi profferite dai calciatori Bianchi, Lorenzetti e Simioni si inserivano in un contesto di urla nel quale non era agevolmente decifrabile l’effettiva pesante ingiuriosità a loro in un primo tempo attribuita, fatto salvo il calciatore Bianchi, che il direttore di gara ha sentito profferire una bestemmia;
ritenuto, più congruo ai fatti, come oggi meglio precisati, ridimensionare la squalifica del Levantesi determinandola sino al 3/5/2014 e ridurre a due giornate la squalifica a carico dei calciatori Lorenzetto e Simioni; ritenuto, viceversa, congrua la squalifica per tre giornate irrogata nei confronti del calciatore Bianchi
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società San Giorgio in Bosco; - di ridurre al 3 maggio 2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Levantesi Simone; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico dei calciatori Lorenzetto Giovanni e Simioni Marco; - di confermare la squalifica per tre giornate nei confronti del giocatore Bianchi Daniel.
Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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