COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Pol. Mellaredo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 42 del 9/4/2014 – Squalifica fino al 30/5/2014 giocatore Maretto Damiano – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Pol. Mellaredo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 42 del 9/4/2014 – Squalifica fino al 30/5/2014 giocatore Maretto Damiano – Campionato Allievi Provinciale La Società A.S.D. Pol. Mellaredo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia e pubblicata nel Comunicato n. 42 del 9/4/2014 con la quale infliggeva la squalifica fino al 30/5/2014 a carico del calciatore Maretto Damiano : “perché dopo essere stato espulso colpiva con un calcio alla testa il suo avversario ancora a terra provocandogli uno svenimento di circa un minuto”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Mellaredo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società; sentito, altresì, il direttore di gara per le vie brevi, il quale ha meglio inquadrato l’episodio contestato, in particolare escludendo che dal gesto del calciatore Maretto siano derivati segni evidenti sul viso del calciatore avversario e ridimensionando la durata del presunto malore ritenuto, alla luce di quanto sopra, più congrua la sanzione della squalifica sino al 2/5/2014 a carico del calciatore Maretto Damiano P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Mellaredo; - di ridurre al 2/5/2014 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Maretto Damiano. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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