COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Lugagnano Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 26/3/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Cordioli Nicola – Campionato Allievi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Lugagnano Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 26/3/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Cordioli Nicola – Campionato Allievi Regionale La Società A.C. Lugagnano ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 64 del 26/3/2014 con la quale infliggeva la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Cordioli Nicola : per comportamento discriminatorio nei confronti di un avversario, a fine gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Lugagnano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuta l’opportunità di rideterminare la sanzione sotto forma di squalifica a tempo determinato sino al 31/5/2014 la squalifica a carico del giocatore Cordioli tenuto conto del giudizio che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste carattere di prova piena e privilegiata e ciò ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Lugagnano; - di rideterminare la sanzione della squalifica sino al 31/5/2014 a carico del giocatore Cordioli Nicola; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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